Cassazione Penale, Ordinanza n. 10994/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto per motivi non consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza con cui il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Marsala aveva applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di anni due di reclusione e euro 340.000,00 di multa, con sospensione condizionale, in relazione a reati indicati come commessi ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 3, lett. a e b, del testo unico immigrazione. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti vizi di violazione di legge in relazione agli artt. 129 e 533 c.p.p., quindi questioni attinenti rispettivamente alla causa di proscioglimento immediato e alla regola di giudizio/prova. La Corte rileva però che, nel giudizio di legittimità avverso la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p., il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p. consente soltanto motivi tassativi, tra i quali non rientrano quelli proposti dal ricorrente.
Norme richiamate
richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) impugnata dal ricorrente
motivi limitati alla "erronea qualificazione giuridica del fatto" e all'"illegalità della pena o della misura di sicurezza"
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento; i motivi diversi sono inammissibili
è stato invocato dal ricorrente, ma la doglianza non è consentita nei limiti del ricorso avverso il patteggiamento
è stato invocato dal ricorrente, ma la doglianza non è consentita nei limiti del ricorso avverso il patteggiamento
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
indicazione normativa dei reati oggetto dell'imputazione concordata, senza ulteriore specificazione nel testo
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per la valutazione dei profili di colpa ai fini della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Contro la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; sono quindi inammissibili le censure che esulano da tale perimetro.
- Nel giudizio di legittimità avverso il patteggiamento non possono essere dedotte, come motivi autonomi di ricorso, violazioni di legge concernenti profili incompatibili con il regime speciale di impugnazione, se non nei limiti delle specifiche censure consentite dalla norma.
- L'inammissibilità del ricorso per motivi non consentiti determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove ravvisabili profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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