Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15638/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a precetto fondata su decreto ingiuntivo notificato, secondo il creditore procedente, a un soggetto qualificatosi come familiare convivente presso un indirizzo di Mandatoriccio. La destinataria dell'ingiunzione ha sostenuto di non avere mai ricevuto la notifica, perché eseguita in luogo diverso dalla sua residenza, e ha proposto anche opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. I giudici di merito hanno ritenuto valida la notifica e inammissibile l'opposizione tardiva; il precedente ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. Con il ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. la parte soccombente ha dedotto errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c., sostenendo che la Corte aveva erroneamente ritenuto non decisiva la documentazione anagrafica e aveva applicato male il criterio probatorio relativo alla notifica a familiare convivente, oltre a non avere considerato la mancata specifica identificazione del consegnatario e la sua qualità di convivente.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che le censure non denunciassero un errore di percezione immediatamente rilevabile, ma mirassero a contestare la valutazione giuridica e probatoria compiuta nell'ordinanza revocanda sulla ritualità della notifica del decreto ingiuntivo. Secondo la Corte, l'errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. presuppone una falsa percezione di un fatto esterno e incontestabile, non già una critica al ragionamento decisorio o alla ricostruzione delle risultanze processuali. Poiché la ricorrente chiedeva sostanzialmente una rivisitazione della valutazione sulla notificazione e dell'orientamento giurisprudenziale applicato, il rimedio revocatorio è stato escluso. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Individua il rimedio della revocazione dell'ordinanza di legittimità, utilizzabile nei limiti stretti previsti dalla legge.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    L'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione di un fatto, obiettivamente e immediatamente rilevabile dagli atti, non in un errore di valutazione o di diritto.

  • art. 650 c.p.c.

    L'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo è ammissibile solo se ricorrono i suoi presupposti; nel caso esaminato è stata ritenuta insussistente.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Regola la trattazione camerale del ricorso in Cassazione nei casi previsti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. è esperibile solo per errori di percezione, cioè per una svista su un fatto incontestabile e immediatamente desumibile dagli atti; non consente di rimettere in discussione valutazioni, inferenze probatorie o applicazioni di diritto.
  • Non integra errore revocatorio la censura che, pur formalmente evocando l'errore di fatto, miri in realtà a contestare la ritualità di una notifica o la correttezza del ragionamento giuridico seguito nella decisione impugnata.
  • L'errore revocatorio non sussiste quando il fatto dedotto come erroneamente percepito sia stato comunque oggetto di discussione e di valutazione nella decisione da revocare.
  • La prova della non ricezione di un atto non può essere surrogata, nel giudizio revocatorio, da una semplice diversa lettura delle risultanze processuali, perché il rimedio non è un terzo grado di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.