Cassazione Civile, Ordinanza n. 15638/2024 del 04/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a precetto fondata su decreto ingiuntivo notificato, secondo il creditore procedente, a un soggetto qualificatosi come familiare convivente presso un indirizzo di Mandatoriccio. La destinataria dell'ingiunzione ha sostenuto di non avere mai ricevuto la notifica, perché eseguita in luogo diverso dalla sua residenza, e ha proposto anche opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. I giudici di merito hanno ritenuto valida la notifica e inammissibile l'opposizione tardiva; il precedente ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. Con il ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. la parte soccombente ha dedotto errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c., sostenendo che la Corte aveva erroneamente ritenuto non decisiva la documentazione anagrafica e aveva applicato male il criterio probatorio relativo alla notifica a familiare convivente, oltre a non avere considerato la mancata specifica identificazione del consegnatario e la sua qualità di convivente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che le censure non denunciassero un errore di percezione immediatamente rilevabile, ma mirassero a contestare la valutazione giuridica e probatoria compiuta nell'ordinanza revocanda sulla ritualità della notifica del decreto ingiuntivo. Secondo la Corte, l'errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. presuppone una falsa percezione di un fatto esterno e incontestabile, non già una critica al ragionamento decisorio o alla ricostruzione delle risultanze processuali. Poiché la ricorrente chiedeva sostanzialmente una rivisitazione della valutazione sulla notificazione e dell'orientamento giurisprudenziale applicato, il rimedio revocatorio è stato escluso. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Individua il rimedio della revocazione dell'ordinanza di legittimità, utilizzabile nei limiti stretti previsti dalla legge.
L'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione di un fatto, obiettivamente e immediatamente rilevabile dagli atti, non in un errore di valutazione o di diritto.
L'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo è ammissibile solo se ricorrono i suoi presupposti; nel caso esaminato è stata ritenuta insussistente.
Regola la trattazione camerale del ricorso in Cassazione nei casi previsti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. è esperibile solo per errori di percezione, cioè per una svista su un fatto incontestabile e immediatamente desumibile dagli atti; non consente di rimettere in discussione valutazioni, inferenze probatorie o applicazioni di diritto.
- Non integra errore revocatorio la censura che, pur formalmente evocando l'errore di fatto, miri in realtà a contestare la ritualità di una notifica o la correttezza del ragionamento giuridico seguito nella decisione impugnata.
- L'errore revocatorio non sussiste quando il fatto dedotto come erroneamente percepito sia stato comunque oggetto di discussione e di valutazione nella decisione da revocare.
- La prova della non ricezione di un atto non può essere surrogata, nel giudizio revocatorio, da una semplice diversa lettura delle risultanze processuali, perché il rimedio non è un terzo grado di merito.
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