Cassazione Penale, Ordinanza n. 21761/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per occupazione abusiva di area pubblica. L'unico motivo deduceva la violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza, sostenendo che vi sarebbe stato uno scostamento tra il capo di imputazione e la decisione, anche per l'omessa espressa indicazione dell'art. 639-bis c.p. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era manifestamente infondata e, soprattutto, non specifica perché riproduttiva di doglianze già dedotte in appello e già disattese con motivazione congrua e corretta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel caso concreto, non vi fosse violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, perché dalla descrizione del capo di imputazione era chiaramente desumibile la natura pubblica dell'area occupata abusivamente, nonostante la mancata espressa indicazione dell'art. 639-bis c.p. La decisione di merito è stata quindi confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamati come base normativa della fattispecie contestata; la Corte afferma che la responsabilità per il reato era correttamente affermata in ragione della chiara deducibilità della natura pubblica dell'area occupata abusivamente, pur in assenza dell'espressa indicazione dell'art. 639-bis c.p. nel capo di imputazione.
La Corte lo richiama per affermare l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità, in quanto il motivo era meramente riproduttivo di censure già formulate e già esaminate in appello.
È richiamato indirettamente nel passaggio sulla violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza, quale parametro della censura proposta in cassazione.
art. 1, comma 1, L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E
Non citata.
Massime di principio
- Il principio di correlazione tra imputazione e sentenza è violato solo quando vi sia una trasformazione radicale degli elementi essenziali del fatto contestato, tale da determinare incertezza sull'oggetto dell'imputazione e concreto pregiudizio al diritto di difesa.
- Non è sufficiente un confronto meramente letterale tra imputazione e sentenza: la verifica deve guardare alla possibilità effettiva dell'imputato di difendersi sull'oggetto dell'accusa nel corso del processo.
- La mancata espressa indicazione di una norma incriminatrice non determina di per sé nullità o violazione del principio di correlazione, se la descrizione fattuale del capo di imputazione consente comunque di individuare con chiarezza il fatto contestato e la sua qualificazione giuridica.
- In sede di legittimità il motivo è inammissibile quando è non specifico, perché riproduce censure già dedotte in appello e già disattese con motivazione congrua e non illogica.
Come è indicizzato
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