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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15602/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari confinanti)

La controversia

La controversia trae origine dalla realizzazione, su un terreno confinante in Comune di Vimodrone, di un manufatto abitativo da parte dei resistenti, ritenuto dai ricorrenti non conforme alle distanze legali e alle norme urbanistiche locali. In primo grado gli originari attori avevano chiesto, da un lato, la demolizione dell'opera costruita dai vicini e il risarcimento dei danni asseritamente cagionati al loro edificio durante i lavori; dall'altro lato i convenuti avevano proposto domanda riconvenzionale per la rimozione di opere degli attori poste a distanza inferiore al minimo legale dal confine. Dopo un primo giudizio di appello e un precedente ricorso per cassazione, la causa era stata rinviata alla Corte d'Appello di Milano per verificare soltanto se il fabbricato dei resistenti potesse qualificarsi come edificato "a cortina" ai sensi dell'art. 13 delle NTA del PRG comunale, ipotesi che avrebbe consentito una deroga alla distanza minima di 5 metri dal confine. Nel giudizio di rinvio la Corte territoriale ha ritenuto assorbite o coperte da giudicato le domande risarcitorie e quelle relative alla rimozione delle opere degli attori, e ha nuovamente escluso la violazione della distanza legale reputando l'edificio dei resistenti costruito "a cortina". Con l'unico motivo di ricorso per cassazione i ricorrenti hanno denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 13 delle NTA del PRG di Vimodrone e la violazione dell'art. 383 c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio si fosse discostato dai principi enunciati dalla precedente sentenza di cassazione sulla nozione di costruzione "a cortina", confondendola con la mera edificazione in aderenza e valorizzando un preteso allineamento insufficiente e non decisivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che la sentenza del giudice di rinvio non avesse correttamente applicato il concetto normativo di edificazione "a cortina" elaborato nella precedente decisione rescindente. In particolare, ha osservato che la Corte d'Appello aveva sostanzialmente sovrapposto la nozione di cortina a quella di semplice aderenza tra edifici, senza verificare in modo adeguato l'esistenza di un allineamento continuo e non irrilevante lungo un asse viario o una linea di edificazione interna ai lotti contigui, e senza spiegare se il tratto di 5,15 metri e la successiva svolta ad angolo retto fossero compatibili con tale nozione. Ha inoltre rilevato che il richiamo ad un ulteriore edificio sul lato opposto del lotto non era stato valutato in modo idoneo ai fini della verifica dell'allineamento complessivo. Per tali ragioni la Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 392 c.p.c.

    indica il giudizio di rinvio instaurato a seguito della precedente cassazione con rinvio.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione processuale.

  • art. 383 c.p.c.

    la sua violazione è dedotta dai ricorrenti per sostenere che il giudice di rinvio si sia discostato dai principi fissati dalla precedente sentenza di cassazione.

  • art. 13 delle NTA del PRG del Comune di Vimodrone

    la Corte ne dà una lettura nel senso che la deroga alla distanza minima dal confine opera solo in presenza di una reale edificazione "a cortina", caratterizzata da allineamento continuo e non dalla sola aderenza.

  • art. 4 delle NTA del PRG del Comune di Vimodrone

    norma urbanistica richiamata dai ricorrenti nel motivo di ricorso, in combinato con l'art. 13, quale base della disciplina delle distanze.

  • art. 873 c.c.

    è evocato come norma codicistica integrata dalla disciplina urbanistica locale sulle distanze dal confine.

Massime di principio

  • La nozione di edificazione "a cortina" non coincide con la mera aderenza tra due edifici: richiede un allineamento continuo, non irrilevante, lungo un asse viario o una linea di edificazione interna al lotto o a più lotti contigui.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi alla portata vincolante dei principi enunciati nella sentenza rescindente; una motivazione che, pur formalmente rinnovata, riproponga la stessa equivocità interpretativa sulla norma applicata integra un errore di sussunzione e non un mero vizio motivazionale.
  • Quando una disciplina urbanistica consente una deroga alle distanze minime solo per edificazione a cortina, il giudice deve verificare in concreto sia l'esistenza dell'allineamento sia la sua non irrilevanza, escludendo che un tratto limitato seguito da una soluzione di continuità geometrica possa bastare.
  • Ai fini della valutazione della cortina edilizia non è sufficiente il richiamo ad altri edifici in aderenza presenti sul lotto o sui lotti vicini; occorre accertare se tali elementi compongano realmente un fronte costruito continuo e allineato secondo il parametro normativo.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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