Cassazione Civile, Ordinanza n. 11994/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non è entrata nel merito dei due motivi di ricorso, poiché ha rilevato che la controversia era stata definita in via agevolata dalla contribuente ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, con conseguente estinzione del giudizio di legittimità. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia traeva origine da un processo verbale di constatazione redatto all’esito di indagini di polizia giudiziaria, con il quale veniva contestato a una società l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti in relazione ad alcuni periodi d’imposta. Su tale base l’Agenzia delle entrate emetteva avvisi di accertamento per il recupero a tassazione dei costi ritenuti indebitamente dedotti. I ricorsi della società, inizialmente rigettati in primo grado, venivano poi accolti in appello dalla commissione tributaria regionale, che annullava gli atti impositivi. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione con due motivi, ma nelle more la società presentava istanza di definizione agevolata della lite ai sensi della normativa sul condono/definizione delle controversie tributarie, versando la prima rata dovuta. Poiché non risultava intervenuto diniego dell’Amministrazione entro il termine previsto né istanza di trattazione, la Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La presentazione dell’istanza di definizione agevolata, con il pagamento della prima rata e in assenza di diniego tempestivo o di istanza di trattazione, determina l’estinzione del giudizio tributario pendente.
art. 6, commi 1 e 2, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Consentono la definizione agevolata della controversia tributaria mediante specifica istanza e pagamento dovuto.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Regolano la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione.
art. 1-bis, comma 1, lett. a) e lett. f), d.l. 31 agosto 2016, n. 168
Norme richiamate per la disciplina del rito camerale in cassazione.
Legge di conversione del d.l. n. 168 del 2016, richiamata per la disciplina processuale.
legge 17 dicembre 2018, n. 136
Legge di conversione del d.l. n. 119 del 2018, nel cui ambito si colloca la definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando il contribuente ha validamente aderito alla definizione agevolata della lite tributaria e ricorrono le condizioni temporali previste dalla disciplina speciale, il giudizio pendente si estingue di diritto, senza esame del merito del ricorso.
- L’estinzione per definizione agevolata presuppone il pagamento richiesto e l’assenza di un tempestivo diniego dell’amministrazione o di una richiesta di prosecuzione del giudizio nei termini stabiliti dalla legge.
- In presenza di estinzione del giudizio per effetto della definizione agevolata, la Corte di cassazione non decide sui motivi di ricorso e regola le spese secondo la disciplina applicabile alla fase processuale.
- In materia tributaria, il sopravvenire di una causa legale di definizione della controversia può assorbire integralmente le questioni sostanziali sull’accertamento fiscale e rendere inutile ogni scrutinio dei motivi dedotti.
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