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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37061/2023 del 11/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava la sentenza di appello che aveva ritenuto De Silvio colpevole del reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio (art. 73 d.P.R. 309/1990), sostenendo: 1) insufficiente e contraddittoria motivazione circa la riconducibilità della sostanza allo spaccio e non all'uso personale, nonché doglianza sulla determinazione della pena che, pur avendo applicato il comma 5 dell'art. 73, sarebbe partita da una pena-base eccessiva (anni 5 invece di 4) e si sarebbe avvicinata al massimo edittale senza adeguata motivazione; 2) censura per l'esclusione dei benefici di legge (in particolare la sospensione condizionale della pena). I fatti di causa: perquisizione domiciliare del 24/03/2001 con rinvenimento di cocaina per un quantitativo da cui potevano ricavarsi n. 81 dosi, divisa in tre involucri, presenza di bilancino di precisione, rotolo di buste in cellophane, nastro adesivo e cucchiaio con tracce; imputato percettore di reddito di cittadinanza e privo di occupazione; dichiarazione di uso e di mistura con bicarbonato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato la censura relativa alla mancanza di motivazione sul piano della riconducibilità ad attività di spaccio: la motivazione di merito è stata ritenuta logica e adeguata, avendo valorizzato il dato quantitativo, il confezionamento in dosi, il materiale per il confezionamento, e la situazione economica dell'imputato. Tuttavia la Cassazione ha ritenuto fondata la censura relativa al trattamento sanzionatorio: la sentenza d'appello non ha adeguatamente motivato perché, una volta riconosciuta l'ipotesi di minore gravità ex comma 5 dell'art. 73, fosse stata assunta una pena-base prossima al massimo edittale e, inoltre, ha applicato erroneamente un massimo di anni cinque anziché quattro per il calcolo. Per tali ragioni la decisione è stata annullata limitatamente alla determinazione della pena e con rinvio alla Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio sul punto; il secondo motivo (benefici) è stato assorbito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1

    Norma di riferimento per il reato di detenzione di stupefacenti; la Corte ha ritenuto integrato il reato data la detenzione di cocaina, con necessità di valutare se destinata allo spaccio o all'uso personale

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5

    Prevede l'ipotesi di minore gravità. La Corte d'appello ha riconosciuto l'ipotesi del comma 5 sulla base del numero di dosi ricavabili (<100), ma la Cassazione ha censurato la determinazione della pena in concreto (pena-base assunta prossima al massimo edittale e uso di un massimo quinquennale anziché quadriennale)

  • Codice di procedura penale, art. 606, lett. b) ed e)

    Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (inosservanza della legge penale e vizio di motivazione); sono state invocate dal ricorrente per contestare la motivazione sulla qualificazione della detenzione e la determinazione della pena

Massime di principio

  • Per distinguere tra uso personale e detenzione ai fini di spaccio il giudice deve valutare congiuntamente quantità, confezionamento (frazionamento in dosi), presenza di strumenti per il confezionamento o pesatura (bilancini, buste, cucchiai sporchi), modalità di rinvenimento e condizioni economiche del detenente: nessun elemento isolato è decisivo, ma il complesso può legittimare la ricostruzione dello spaccio
  • Se il giudice riconosce l'ipotesi di minore gravità ai sensi del comma 5 dell'art. 73, deve adeguatamente motivare la scelta della pena-base e il ricorso a un'impostazione sanzionatoria prossima al massimo; il mancato chiarimento delle ragioni che giustificano un avvicinamento al massimo edittale può essere motivo di annullamento limitato al trattamento sanzionatorio
  • Nel calcolo della pena il giudice deve applicare correttamente i limiti edittali previsti dalla norma applicata: errori nella individuazione del massimo (es. adottare anni 5 invece di anni 4) comportano vizio da correggere in sede di legittimità
  • La Corte di cassazione può annullare parzialmente una sentenza (esclusivamente sul punto della determinazione della pena) e rinviare al giudice di merito per nuovo esame senza rimettere in discussione la dichiarazione di colpevolezza quando le censure attengono al trattamento sanzionatorio e non alla prova del fatto
  • Le doglianze sui benefici (es. sospensione condizionale) possono essere assorbite se la Corte decide di annullare e rinviare soltanto sul punto della pena; tuttavia in generale il giudice deve motivare chiaramente l'esclusione dei benefici di legge

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