Cassazione Civile, Ordinanza n. 08888/2025 del 03/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Nel corso di un'esecuzione immobiliare promossa da due creditori contro la debitrice esecutata, veniva pignorato un immobile; il giudice dell'esecuzione dava avviso a un soggetto indicato come comproprietario di un vano catastalmente annesso. Sopravvenuto il fallimento della società e del socio accomandatario, la curatela interveniva nella procedura esecutiva e proponeva opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. per rivendicare la comproprietà del bene pignorato, chiedendo anche la sospensione della vendita e poi, nella fase di distribuzione del ricavato, pretendeva quantomeno l'accantonamento o la sospensione del riparto in ragione della pendenza della lite sulla titolarità del bene. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione, ritenendo non dimostrata la contitolarità del bene e insussistenti i presupposti per incidere sulla distribuzione. In cassazione la curatela ha dedotto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 295 c.p.c. per mancata sospensione del giudizio di distribuzione in attesa della definizione della controversia sulla proprietà; 2) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla titolarità di parte del bene e alla conseguente possibilità di accantonamento ex artt. 499 e 510 c.p.c.; 3) violazione di legge per asserito errore percettivo nella valutazione delle prove; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese, contestando la condanna alle spese dell'opponente soccombente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, per il primo motivo, sia il difetto di specificità ex art. 366 c.p.c., sia l'assenza di un vero nesso di pregiudizialità tra la lite sulla proprietà e il giudizio di distribuzione del ricavato, oltre alla sopravvenuta definizione con giudicato della precedente opposizione ex art. 619 c.p.c. Per il secondo motivo, ha osservato che il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di censurare la valutazione delle prove e che gli artt. 499 e 510 c.p.c. non fondano un diritto all'accantonamento del ricavato in questa situazione. Il terzo motivo è stato reputato inammissibile perché presentava un preteso errore percettivo, censurabile semmai con revocazione, e in sostanza chiedeva una rivalutazione del materiale istruttorio. Il quarto motivo è stato giudicato manifestamente infondato, poiché la condanna alle spese dell'opponente soccombente discende dall'art. 91 c.p.c. La Corte ha inoltre escluso i presupposti per la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., ma ha dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La sospensione necessaria non è configurabile quando manca un effettivo rapporto di pregiudizialità tra la causa sulla titolarità del bene e quella sulla distribuzione del ricavato; inoltre il ricorrente deve specificare se e quando la sospensione sia stata domandata in sede di merito.
Il ricorso deve contenere una puntuale allegazione dei fatti processuali rilevanti, inclusa l'indicazione dell'eventuale istanza di sospensione e della sua collocazione nel giudizio di merito.
L'opposizione di terzo all'esecuzione ha ad oggetto la rivendica del bene pignorato; se viene respinta, non consente al terzo di incidere sul riparto del ricavato. Se accolta, l'eventuale effetto si riflette sul riparto secondo le regole proprie dell'esecuzione.
L'eventuale accoglimento della rivendica del terzo può far valere le ragioni del rivendicante sulla somma ricavata, se non ancora distribuita, oppure mediante ripetizione nei confronti dei creditori.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto decisivo e non la mancata o erronea valutazione delle prove.
Non prevedono un generale accantonamento del ricavato in favore di un terzo che contesti la proprietà del bene pignorato; operano in fattispecie specifiche e non per qualsiasi pretesa eventuale del terzo estraneo all'esecuzione.
Il motivo è inammissibile quando la censura sulla regolazione delle spese è manifestamente infondata, essendo corretta la condanna della parte soccombente ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e giustificano la condanna della parte opponente/ricorrente soccombente.
Non sussiste un diritto alla compensazione delle spese in assenza dei relativi presupposti legali.
La Corte ha escluso la sussistenza dei presupposti per la condanna per lite temeraria.
È la base del procedimento camerale e della decisione in camera di consiglio.
Richiamato per l'estinzione del giudizio di legittimità relativo alla precedente opposizione sulla proprietà.
Richiamato per l'estinzione del precedente giudizio di cassazione sulla causa pregiudicante.
L'errore percettivo prospettato dal ricorrente è censurabile, se del caso, con revocazione e non con ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. richiede una pregiudizialità giuridica concreta e attuale: non basta che una causa abbia un riflesso economico o pratico su un'altra, se la decisione della prima non produce un effetto diretto e immediato sulla seconda.
- Nel giudizio di cassazione il motivo di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non può essere usato per contestare la valutazione delle prove o la sufficienza del convincimento del giudice di merito, ma solo per denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
- L'opposizione di terzo nell'esecuzione non attribuisce automaticamente al terzo opponente un diritto all'accantonamento del ricavato: occorre una base normativa specifica e, in mancanza di sospensione o di un diverso esito utile, la pretesa sul riparto non può essere ricavata in via generale dagli artt. 499 e 510 c.p.c.
- Un preteso errore percettivo nella lettura del materiale probatorio non è deducibile come ordinario motivo di ricorso per cassazione, ma eventualmente con lo strumento della revocazione.
- In materia di spese processuali opera il principio di soccombenza: la parte che vede respinta l'opposizione o il ricorso sopporta le spese, salvo i limitati presupposti di compensazione previsti dalla legge.
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