Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15809/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società per il pagamento di euro 14.499,95 per opere di ristrutturazione eseguite su un immobile di proprietà del committente. Il debitore propose opposizione deducendo anche l’incompetenza territoriale del Tribunale di Torino, sul presupposto che le parti avessero pattuito una clausola derogatoria in favore del Tribunale di Ivrea. Il Tribunale di Torino accolse l’eccezione, ritenendo provata la clausola sulla base del carteggio via e-mail e reputando irrilevante la mancanza di doppia sottoscrizione, dichiarando la propria incompetenza e la nullità del decreto ingiuntivo. La società ricorrente ha chiesto il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. articolando tre motivi: 1) violazione dell’art. 29 c.p.c. e nullità della sentenza per difetto di un accordo scritto, espresso ed esclusivo, idoneo a derogare alla competenza territoriale; 2) violazione dell’art. 2729 c.c. per avere il Tribunale desunto l’accordo derogatorio da presunzioni insufficienti, valorizzando un solo indizio non grave né preciso; 3) violazione degli artt. 1326 e 1341 c.c. per avere il giudice ritenuto valido e operante il patto derogatorio senza accettazione espressa e senza doppia sottoscrizione, nonché per aver considerato irrilevante la mancata specifica approvazione della clausola.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbiti gli altri. Ha affermato che il foro convenzionale esclusivo richiede una manifestazione espressa e univoca della volontà delle parti di escludere i fori legali alternativi e che tale carattere non può essere desunto per via presuntiva né da una clausola che si limiti a individuare un foro competente. Poiché la clausola trascritta in sentenza prevedeva soltanto che "in tutti i casi di controversia derivante dal presente contratto le parti individuano come Foro competente quello di Ivrea", essa non era idonea a rendere esclusivo il foro di Ivrea. Ne consegue che, essendo il convenuto residente in Pecetto Torinese, il Tribunale di Torino era correttamente adito. La sentenza impugnata è stata quindi annullata e la competenza dichiarata in favore del Tribunale di Torino, che dovrà provvedere anche sulle spese del regolamento di competenza, con termine di tre mesi per la riassunzione decorso dalla comunicazione del deposito dell’ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 42 c.p.c.

    È il mezzo processuale utilizzato per proporre il regolamento di competenza avverso la sentenza che ha declinato la competenza.

  • art. 29 c.p.c.

    La deroga alla competenza territoriale richiede un accordo scritto tra le parti; per attribuire al foro carattere esclusivo occorre una volontà espressa e univoca.

  • art. 18 c.p.c.

    Richiama il foro generale del convenuto quale criterio ordinario di competenza territoriale.

  • art. 20 c.p.c.

    Richiama il foro facoltativo del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici non possono fondare, da sole, la prova dell’esistenza di un foro convenzionale esclusivo quando manchi una manifestazione chiara e precisa di volontà.

  • art. 1326 c.c.

    È invocato per sostenere che il contratto si conclude con la conoscenza dell’accettazione, ma il motivo è stato assorbito.

  • art. 1341 c.c.

    È invocato in relazione alla necessità di specifica approvazione delle clausole onerose, ma il motivo è stato assorbito.

Massime di principio

  • Il foro convenzionale può dirsi esclusivo solo se dal testo della clausola emerge in modo espresso e inequivoco la volontà comune delle parti di escludere i fori legali alternativi; non è sufficiente una mera individuazione di un foro competente.
  • La prova dell’esistenza e dell’esclusività del patto derogatorio non può essere ricavata per presunzioni o da elementi interpretativi equivoci quando il testo contrattuale non contenga formule chiare di esclusione degli altri fori.
  • In presenza di una clausola che designi un foro competente senza attribuirgli espressamente carattere esclusivo, restano operanti i fori ordinari previsti dalla legge, compreso il foro generale del convenuto.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaAppalto
RamiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.