Cassazione Civile, Ordinanza n. 26858/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una banca aveva agito in revocatoria ordinaria per far dichiarare inefficace nei propri confronti un trasferimento immobiliare eseguito nel 2009 dal fideiussore in favore della moglie, nonché il successivo conferimento dello stesso immobile in trust nel 2012. Il tribunale aveva accolto la revocatoria sul trasferimento e rigettato la domanda sul conferimento in trust; la corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo: insussistente la prova di un residuo patrimonio capiente del debitore, irrilevante la dedotta nullità della fideiussione ABI perché non dimostrata la persistenza del cartello e comunque difettante la prova che, senza quelle clausole, la garanzia non sarebbe stata prestata, e sussistente la scientia fraudis della moglie acquirente in ragione del rapporto coniugale, della tempistica degli atti e delle modalità di pagamento. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione del litisconsorzio necessario per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei beneficiari del trust; 2) violazione delle regole sulla prova e sul libero convincimento per non avere la corte considerato la documentazione sul valore delle partecipazioni sociali del debitore e per non avere disposto consulenza tecnica; 3) violazione delle norme sulla nullità parziale della fideiussione per riproduzione di clausole ABI, sostenendo che la banca appartenesse al cartello e che la garanzia non sarebbe stata stipulata senza quelle clausole; 4) violazione della disciplina della revocatoria e delle presunzioni, contestando la prova della consapevolezza fraudolenta della moglie e valorizzando la separazione successiva, la diversa residenza e la pretesa solvibilità del marito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la domanda di revocatoria relativa al conferimento in trust era stata già rigettata in primo grado e quel capo non risultava impugnato, sicché non era più attuale il tema del litisconsorzio necessario dei beneficiari; ha comunque richiamato la giurisprudenza secondo cui, nell'azione revocatoria avente a oggetto beni in trust, i beneficiari non sono litisconsorti necessari quando non titolari di diritti attuali sui beni e, nel trust di famiglia, la loro partecipazione non è necessaria se l'atto non è oneroso. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché mirava a una nuova valutazione del materiale istruttorio, estranea al giudizio di legittimità e comunque preclusa dalla doppia conforme; ha ricordato che le censure sugli artt. 115 e 116 c.p.c. sono proponibili solo se il giudice abbia violato in modo esplicito le regole legali di valutazione della prova, non quando abbia semplicemente attribuito minor forza a elementi probatori graditi alla parte, e che l'art. 2697 c.c. è violato solo per errata ripartizione dell'onere della prova. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché assertivo: la dedotta nullità parziale della fideiussione non bastava a dimostrare che, senza le clausole censurate, la garanzia non sarebbe stata conclusa, secondo il principio per cui la nullità di singole clausole non travolge automaticamente l'intero negozio. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, poiché risolveva in una richiesta di diversa lettura delle prove e dei fatti già accertati in appello, in particolare sul rilievo che la separazione intervenuta successivamente non scalfiva gli atti precedenti e che la circolazione in ambito familiare delle informazioni patrimoniali era desumibile da comune esperienza. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
invocato per sostenere la necessità di integrazione del contraddittorio; la Corte ha escluso la necessità di chiamare i beneficiari del trust nel caso concreto.
richiamato nel motivo sul litisconsorzio e sulla chiamata di terzi; ritenuto non decisivo nel caso.
dedotto per lamentare l'omessa integrazione del contraddittorio; motivo respinto.
la sua violazione ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non basta contestare l'apprezzamento delle prove.
la violazione è configurabile solo se il giudice decide su prove non introdotte o dichiara di non osservare la regola di disponibilità della prova, non quando valuta diversamente le prove offerte.
la violazione è deducibile solo se il giudice applica un regime di valutazione probatoria diverso da quello previsto dalla legge.
richiamato quale base della dedotta nullità della fideiussione per clausole anticoncorrenziali.
richiamato per sostenere la nullità parziale della fideiussione e le sue conseguenze sull'intero contratto.
invocato per affermare l'illegittimità delle clausole ABI riprodotte nella fideiussione.
norma sulla revocatoria ordinaria, applicata per confermare l'inefficacia dell'alienazione immobiliare nei confronti del creditore.
richiamato con riferimento alle presunzioni semplici sulla scientia fraudis del terzo acquirente.
richiamato per la preclusione del vizio motivazionale in presenza di doppia conforme.
primo comma, n. 5; quarto comma
richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sulle censure relative alla motivazione e alla valutazione delle prove.
richiamato incidentalmente dal tribunale per evidenziare che il rigetto della revocatoria sul trust non precludeva l'espropriazione verso il terzo acquirente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ordinaria avente a oggetto beni conferiti in trust, i beneficiari non sono litisconsorti necessari se non risultano titolari di diritti attuali sul bene; nel trust di famiglia la loro partecipazione è necessaria solo quando l'atto sia oneroso e lo stato soggettivo del terzo assuma rilievo costitutivo.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ponderazione degli elementi istruttori: le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. sono ammissibili solo in caso di radicale violazione delle regole legali di acquisizione o valutazione della prova, non per contestare il merito dell'apprezzamento compiuto dal giudice di appello.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura solo quando l'onere della prova sia attribuito alla parte sbagliata in relazione alla struttura della fattispecie; non basta allegare che il giudice abbia ritenuto insufficiente il materiale probatorio prodotto.
- La nullità parziale di una fideiussione per clausole riproduttive di intese anticoncorrenziali non comporta automaticamente la nullità dell'intero contratto: occorre allegare e provare che quelle clausole siano state essenziali e che, senza di esse, l'accordo non sarebbe stato concluso.
- Ai fini della revocatoria ordinaria, la scientia fraudis del terzo acquirente può essere desunta da presunzioni semplici e da elementi di comune esperienza, purché il giudice di merito li valorizzi con motivazione non illogica; tale accertamento è tendenzialmente insindacabile in cassazione se la censura mira solo a una rilettura del fatto.
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