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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07271/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di condanna (Corte d'Appello di Caltanissetta, 05/03/2025) per plurimi capi di imputazione: 1) dedotta sovrapponibilità dei fatti contestati (capo 28) con fatti già giudicati in una precedente sentenza della stessa Corte (4/11/2011/2021) — censura di resistenza/doppia valutazione; 2) violazione dell'art. 644 c.p. e vizio di motivazione sulla responsabilità per usura, lamentando carenza probatoria circa capitale erogato, durata e interessi, e mancanza di prova del superamento del tasso-soglia; 3) erronea applicazione degli artt. 56 e 629 c.p. e vizio di motivazione circa la responsabilità per tentata estorsione (cap. 3,5,8,9); 4) insussistenza di prove a carico per detenzione di armi e ricettazione, contestando l'idoneità delle intercettazioni e la disponibilità materiale/giuridica delle armi rinvenute in luoghi accessibili e in comproprietà; 5) vizio nella determinazione della pena per mancato apprezzamento delle circostanze attenuanti (natura occasionale dei prestiti, contesto sociale).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi in gran parte aspecifici e fondati su censure meramente fattuali, dunque estranei al sindacato di legittimità; ha giudicato la motivazione della Corte d'appello esaustiva e conforme alle risultanze processuali, in particolare sulla credibilità delle persone offese, sulla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati di usura, estorsione, ricettazione e detenzione di armi, e sulla valutazione complessiva del compendio probatorio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende. Di conseguenza restano efficaci le statuizioni di merito (condanna a 6 anni di reclusione e euro 4.000,00 di multa, come disposto dalla Corte d'Appello).

Norme richiamate

  • art. 644 cod. pen.

    Norma sull'usura; la Corte d'appello ha ritenuto sussistenti gli elementi del reato valutando attendibili le dichiarazioni delle persone offese e il superamento del tasso soglia; la Cassazione ha escluso sindacato di fatto sulla valutazione probatoria.

  • art. 56 cod. pen.

    Norma sul tentativo; il ricorrente contestava l'applicazione in relazione ai fatti di estorsione, ma la Corte d'appello ha motivato adeguatamente l'attribuzione dell'elemento psicologico e della realizzazione del tentativo, giudizio non sindacabile per aspecificità in Cassazione.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma sull'estorsione; la Corte d'appello ha ritenuto provata la condotta estorsiva sulla base degli elementi probatori raccolti, ricostruzione ritenuta dalla Cassazione immune da vizi logici rilevanti.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che delimita i motivi ammissibili per il ricorso per cassazione; la Corte ha richiamato il principio per dichiarare inammissibili i motivi aspecifici o che consistono in censure meramente fattuali.

Massime di principio

  • In Cassazione non sono ammesse censure aspecifiche che si limitano a rinnovare apprezzamenti di fatto o a proporre ricostruzioni alternative prive di puntualizzazione giuridica: tali motivi risultano inammissibili ai sensi dei limiti del sindacato di legittimità.
  • Le valutazioni di merito sulla attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese e sulla congruità del compendio probatorio sono vincolanti in Cassazione se motivate in modo coerente e non manifestamente illogico; la Suprema Corte non sostituisce il giudice di merito nel giudizio sulla prova.
  • Per la configurazione dell'usura (art. 644 c.p.) è necessario accertare il superamento del tasso soglia tramite elementi idonei; tuttavia, se il giudice di merito ha ricostruito credibilmente capitale, interessi e durata, la Cassazione non può riformare per mera diversa valutazione probatoria.
  • La contestazione della detenzione di armi richiede prova della disponibilità materiale o giuridica: elementi come intercettazioni e pedinamenti possono essere ritenuti sufficienti se il giudice di merito ne dà motivazione logica e coerente; contestazioni meramente alternative sulla possibilità che altri avessero accesso agli oggetti sono censure di fatto.
  • La sovrapponibilità di fatti per profilare il vizio di res judicata va valutata sulla identità materiale degli eventi e non solo sulla diversa indicazione del luogo; una diversa ricostruzione dei fatti da parte del giudice di merito può escludere la sovrapposizione.
  • Nella determinazione della pena la Corte di merito può valorizzare la gravità degli illeciti, l'intensità del dolo e i precedenti per negare la prevalenza delle attenuanti generiche; la mancata valorizzazione di circostanze attenuanti richiede una motivazione espressa per essere sindacabile.
  • Memorie depositate genericamente e prive di deduzioni specifiche non interrompono l'inammissibilità del ricorso: la difesa deve formulare censure concrete e circostanziate per consentire il sindacato di legittimità.

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