Cassazione Penale, Ordinanza n. 05099/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per truffa, deducendo: violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; erroneità del giudizio sulla sussistenza del delitto di truffa quanto all'elemento materiale e soggettivo, sostenendo che la vicenda integrasse un mero inadempimento contrattuale; erronea esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p.; mancata esclusione della recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano generici e non si confrontavano con la sentenza impugnata: si trattava, secondo la Corte, di una mera riproposizione pedissequa delle doglianze già svolte in appello, già disattese dalla Corte territoriale, senza una critica specifica e argomentata alla motivazione di secondo grado. Ne è conseguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come causa di non punibilità invocata dalla difesa, ma la sua esclusione non viene rivalutata nel merito perché il ricorso è ritenuto generico e inammissibile.
Richiamato come attenuante non concessa; la Corte non entra nel merito della sua applicazione per difetto di specificità dei motivi.
La Corte censura i motivi di ricorso perché non formulati in termini consentiti in sede di legittimità, in quanto generici e privi di confronto con la sentenza impugnata.
La declaratoria di inammissibilità è coerente con la mancanza di specificità dei motivi di ricorso.
In caso di inammissibilità, la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Il reato oggetto di contestazione è la truffa; la Corte richiama i motivi difensivi che negavano la sussistenza del fatto, ma non entra nel merito della qualificazione per la declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità i motivi di ricorso devono contenere una critica specifica e argomentata della motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente riprodurre le doglianze già dedotte in appello.
- È inammissibile il ricorso che si limiti a reiterare censure già respinte dal giudice di merito, senza confrontarsi con le ragioni decisive della decisione impugnata.
- La denuncia di violazione di legge o vizio di motivazione non consente alla Cassazione di rivalutare il merito quando il ricorso difetta del requisito della specificità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, l'effetto processuale tipico è la condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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