Cassazione Penale, Sentenza n. 19118/2026 del 26/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Bari: Fallacara contesta la valutazione del concorso nei reati (sostiene che la responsabilità gli sia stata attribuita su basi meramente presuntive, con contraddizioni nella valutazione della credibilità dello Iannelli e mancanza di chiarimenti sull'individuazione dei veicoli aziendali scomparsi) e lamenta la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. Iannelli deduce mancanza di prova del dolo specifico richiesto per la bancarotta documentale (art. 216 legge fall.), contesta la motivazione circa la consapevolezza dello stato di insolvenza e la determinazione della pena oltre il minimo edittale, e invoca l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto).
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto le censure degli imputati generiche, carenti di specificità e prive di idoneo confronto con la motivazione della Corte d'appello, che aveva fondato la responsabilità su elementi convergenti (rifiuto di collaborazione di Fallacara con il curatore, inadeguatezza dello Iannelli alla gestione e sue dichiarazioni sulla gestione). La Corte ha inoltre ritenuto infondata la doglianza sull'assenza del dolo specifico ritenendo plausibile che la sottrazione della contabilità fosse funzionale a occultare i beni oggetto di distrazione. Sono confermate le risultanze e la valutazione di merito; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. Cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla presentazione dei motivi di ricorso e alla loro illustrazione; usata come riferimento procedurale per l'esame dei motivi.
Norma relativa alla bancarotta documentale; la Corte d'appello aveva ritenuto sussistente il dolo specifico quando la sottrazione/distruzione della contabilità risultava finalizzata a impedire l'individuazione dei beni aziendali distratti. La Corte di legittimità ha giudicato insufficiente la censura dei ricorrenti, ritenendo congrua tale valutazione.
art. 219, comma 2, n. 1) legge fallimentare
Norma che disciplina l'aggravante collegata alla continuazione/contestualità delle condotte fallimentari; la Corte d'appello ha considerato correttamente la tipologia di aggravante nel bilanciamento con le attenuanti generiche, correggendo un errore del Tribunale.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto inapplicabile la causa perché i reati perseguiti sono puniti con pena detentiva il cui minimo supera la soglia prevista dall'art. 131-bis, e inoltre la censura era generica e non confrontata con la motivazione.
Massime di principio
- Le censure in cassazione devono essere specifiche e confrontarsi concretamente con la motivazione di merito: affermazioni generiche e non contestualizzate sono inammissibili.
- La responsabilità in reati fallimentari può essere fondata su elementi indiziari convergenti (es. rifiuto di collaborare del preposto, inadeguatezza del liquidatore, dichiarazioni contraddittorie) se tali elementi sono specifici e logicamente coerenti.
- Per la bancarotta documentale (art. 216 legge fall.) il dolo specifico può essere desunto quando la sottrazione o distruzione della contabilità appare diretta a occultare beni aziendali: non è necessaria prova diretta se la ricostruzione indiziaria è solida.
- L'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. richiede che la soglia sanzionatoria e la valutazione complessiva del fatto rientrino nei parametri della norma; non può essere invocata con argomentazioni astratte.
- La differenziazione del trattamento sanzionatorio tra coimputati (es. riconoscimento prevalente o equivalenza delle attenuanti) deve risultare da motivazione che colleghi il diverso trattamento ai fatti accertati; tuttavia, una motivazione coerente e fondata su precedenti specifici e ruolo effettivo degli imputati è legittima.
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