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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36362/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (convenuti)

La controversia

Un avvocato aveva convenuto in giudizio altri avvocati, una società e varie persone fisiche chiedendo il risarcimento dei danni che assumeva di avere patito perché le condotte dei convenuti gli avrebbero impedito di ottenere il pagamento di alcuni compensi professionali. La domanda era stata rigettata in primo grado, con condanna dell'attore alle spese e anche a una somma ulteriore ex art. 96, comma 3, c.p.c.; la Corte d'appello aveva confermato. In Cassazione il ricorrente ha dedotto cinque motivi: 1) l'omessa dichiarazione di estinzione del processo per mancata tempestiva riassunzione dopo la sua sospensione dall'esercizio della professione, sostenendo che il termine per riassumere dovesse decorrere dalla conoscenza di fatto dell'evento interruttivo e non dalla conoscenza legale; 2) l'erronea conferma della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., assumendo che la sola soccombenza di merito non bastasse e che il rigetto di eccezioni processuali dei convenuti non potesse giustificarla; 3) e 4) la censurata mancata cancellazione di espressioni ritenute offensive contenute negli atti difensivi e la conseguente pretesa contraddittorietà della motivazione; 5) la censura alla liquidazione delle spese di lite e della somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., ritenute eccessive.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando che il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre solo dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, non da conoscenze acquisite aliunde; ha respinto il secondo motivo, ribadendo che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e richiede l'accertamento di un abuso dello strumento processuale, nella specie motivatamente ravvisato dai giudici di merito; ha dichiarato inammissibili le censure sulla cancellazione delle espressioni offensive, trattandosi di potere discrezionale del giudice di merito non sindacabile in cassazione; ha reputato in parte inammissibile e in parte infondato il motivo sulle spese, perché mancava la dimostrazione di uno specifico motivo di appello sul punto e, comunque, le liquidazioni non eccedevano i limiti di ragionevolezza. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e sono stati richiamati i presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    costituito personalmente in giudizio ai sensi dell’art. 86 c.p.c.

    consente alla parte che sia avvocato di stare in giudizio personalmente; nella specie, però, anche tale situazione non muta la regola sulla decorrenza del termine di riassunzione dopo l'evento interruttivo.

  • art. 89 c.p.c.

    il potere di disporre la cancellazione di espressioni sconvenienti o offensive è discrezionale e non sindacabile in cassazione, essendo rivolto a tutela di interessi diversi da quelli oggetto del contendere.

  • art. 91 c.p.c.

    la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone che sia stata pronunciata una statuizione sulle spese secondo il principio di soccombenza.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    la condanna è una sanzione pubblicistica autonoma, applicabile anche d'ufficio in caso di soccombenza, che richiede l'accertamento di un abuso dello strumento processuale e non necessariamente dolo o colpa grave; la somma è equitativa e non soggetta a limiti quantitativi rigidi, dovendo rispettare solo la ragionevolezza.

  • art. 301 c.p.c.

    in tema di interruzione del processo, la riassunzione o prosecuzione decorre dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, non dalla mera conoscenza di fatto.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    è stato invocato quale vizio di violazione di legge per i motivi relativi a interruzione, condanna ex art. 96 e spese.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    è stato invocato per le censure sulla motivazione riguardanti cancellazione di espressioni offensive e spese.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    la censura sulle spese è risultata inammissibile per mancata indicazione specifica e localizzazione dell'atto di appello e del suo contenuto rilevante.

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002

    richiamato ai fini della sussistenza dei presupposti processuali per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel processo interrotto, il termine per la riassunzione o prosecuzione non decorre dal mero verificarsi dell'evento interruttivo, ma dalla sua conoscenza legale acquisita nel processo mediante dichiarazione, notificazione, certificazione o lettura in udienza; la conoscenza di fatto acquisita aliunde non è sufficiente.
  • La disciplina della riassunzione dopo l'interruzione opera anche quando l'evento riguardi il difensore che sia anche avvocato costituito personalmente ex art. 86 c.p.c..
  • La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede, sul piano processuale, una pronuncia sulle spese fondata sulla soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, sul piano sostanziale, l'accertamento di un abuso dello strumento processuale; non è necessario provare dolo o colpa grave.
  • L'abuso dello strumento processuale può essere ravvisato anche nella proposizione originaria della domanda, indipendentemente dalla diversa valutazione dell'abuso in sede di impugnazione.
  • L'ordine di cancellazione delle espressioni sconvenienti o offensive ex art. 89 c.p.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, ha natura ordinatoria e non decisoria e non è sindacabile in cassazione.
  • La censura in cassazione sulle spese è inammissibile se non viene specificamente indicato il motivo di appello devolutivo sul punto e il contenuto dell'atto che lo conteneva.
  • La somma liquidata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. è equitativa e non soggetta a un tetto massimo predeterminato; è legittima se proporzionata e ragionevole anche in rapporto alle spese processuali.
  • In presenza di rigetto dell'impugnazione, il ricorrente è tenuto alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e possono ricorrere i presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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