Cassazione Civile, Sentenza n. 7201/2023 del 10/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa a un contratto di affidamento di servizi sanitari (accertamenti sanitari, giudizi di idoneità, formazione) affidato alla Georgia S.r.l. con decreto regionale del 2.3.2005. L'approvazione del contratto fu poi annullata per mancata gara pubblica; Georgia chiedeva il risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale. Un collegio arbitrale aveva riconosciuto il risarcimento a favore della Georgia con lodo, poi impugnato dalla Regione. La Corte d'appello di Catanzaro ha dichiarato nulla la clausola compromissoria e ha invalidato il lodo arbitrale; la Georgia e il socio Francesco Bagnato hanno proposto ricorsi per cassazione. Questioni principali: competenza giurisdizionale per l'impugnazione del lodo; validità formale della citazione (firma del difensore sulla copia notificata); ammissibilità dell'intervento in appello del socio Bagnato; efficacia e autonomia della clausola compromissoria rispetto alla nullità del contratto principale derivante dall'illegittimità dell'affidamento senza gara.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto sia il ricorso principale proposto da Georgia S.r.l. sia il ricorso incidentale di Francesco Bagnato. Motivi principali del rigetto: la giurisdizione ordinaria per l'impugnazione del lodo era corretta (applicazione dell'art. 828 c.p.c. e regime della clausola stipulata nel 2005); la sottoscrizione mancante sulla copia notificata non invalida la citazione se la firma risulta sull'originale o la copia presenta elementi (es. relata) che ne attestino la provenienza; l'intervento di Bagnato è inammissibile perché il socio non ha un interesse proprio e autonomo rispetto a quello della società; la clausola compromissoria, pur avendo autonomia, può essere invalidata quando l'invalidità del contratto principale deriva da una causa esterna comune (qui l'illegittimità dell'amministrazione a stipulare senza gara). Sono pertanto respinte tutte le censure; entrambi i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e degli oneri indicati, con annotazione relativa al contributo unificato ai sensi dell'art. 13 DPR 115/02.
Norme richiamate
Legge n. 205/2000, art. 6 comma 2
Consenteva, nel regime del 2005, la devoluzione in arbitrato rituale di controversie concernenti diritti soggettivi devoluti alla giurisdizione del giudice amministrativo; rilevante per qualificare la clausola compromissoria stipulata nel 2005.
D.lgs. 163/2006
art. 241 comma 15-bis (richiamato dalle parti)
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la competenza del giudice amministrativo nelle controversie di appalto/servizi; la Corte non ha ritenuto tale richiamo idoneo a spostare la giurisdizione sull' amministrativo rispetto all'impugnazione del lodo.
Riforma della disciplina arbitrale che ha incidenza sul regime di impugnabilità dei lodi; la Corte ha applicato i principi di transitorietà per le convenzioni stipulate prima dell'entrata in vigore della novella.
Citato in relazione alla generalizzazione dell'arbitrato per talune controversie; utilizzato nel ragionamento sul rapporto tra giurisdizioni.
Codice di procedura civile - art. 828
Individua la Corte d'appello quale giudice dell'impugnazione del lodo arbitrale rituale; principio usato per confermare la competenza dell'organo ordinario per l'impugnazione.
Codice di procedura civile - art. 816-quinquies
Regola l'intervento del terzo nel giudizio arbitrale (richiede accordo del terzo, delle parti e degli arbitri); la Corte ha precisato che nulla dice espressamente sull'intervento nella fase di impugnazione del lodo, e ha ricondotto la materia alle norme generali sull'intervento.
Codice di procedura civile - artt. 105 e 404
Norme sull'intervento nel processo che richiedono un interesse proprio e un diritto incompatibile con le altre parti; applicate per escludere l'ammissibilità dell'intervento di un socio che agisce per interessi della società.
Codice di procedura civile - artt. 163 e 164
Regole formali sulla sottoscrizione degli atti; la Corte ha ritenuto che la mancanza della firma sulla copia notificata non invalida la citazione se l'originale è sottoscritto o la copia contiene elementi idonei a provarne la provenienza dal difensore.
Codice di procedura civile - art. 829
Disciplina i motivi di impugnazione del lodo; la Corte ha ricordato che, per convenzioni anteriori alla riforma, l'impugnazione è ammessa salvo diversa pattuizione, e che l'inappellabilità non esclude eccezioni processuali relative alla validità della convenzione.
Codice di procedura civile - art. 817
Regola le conseguenze della mancata eccezione di incompetenza arbitrale; la Corte ha osservato che l'eccezione di nullità della clausola, se tempestivamente sollevata, può essere riproposta in impugnazione.
Codice di procedura civile - art. 808 comma 3
Riferito al principio di autonomia della clausola compromissoria rispetto al contratto principale, ma la Corte ha precisato che l'autonomia non opera quando la causa d'invalidità è esterna e comune a contratto e clausola (es. illegittimità amministrativa di stipulazione).
D.P.R. 115/2002 art. 13 comma 1-quater
Riferimento alla modulistica del contributo unificato e alla possibilità di un ulteriore importo a carico dei ricorrenti, come annotato nella sentenza.
Massime di principio
- Se la clausola compromissoria è stata stipulata prima delle riforme del 2006, l'impugnazione del lodo arbitrale rituale va proposta davanti alla Corte d'appello (art. 828 c.p.c.).
- La mancanza della firma del difensore sulla copia notificata non determina automaticamente la nullità della citazione se l'originale è sottoscritto o la copia reca elementi che comprovino la riferibilità all'avvocato (es. relata di conformità, richiesta di notifica dal medesimo difensore).
- Un socio che agisce per interessi patrimoniali indiretti della società non ha, di regola, un interesse proprio idoneo ad autorizzare un intervento autonomo nell'impugnazione del lodo; l'intervento è ammesso solo se il terzo dimostra un diritto proprio e incompatibile con quello delle parti.
- La clausola compromissoria è in principio autonoma rispetto al contratto principale, ma l'autonomia non tutela la clausola quando l'invalidità del contratto deriva da una causa esterna comune che impediva la stipulazione valida (es. illegittimità amministrativa per mancata gara).
- L'inappellabilità del lodo non esclude sempre l'impugnazione: questioni di invalidità della convenzione arbitrale o vizi procedurali relativi alla validità della clausola possono essere fatti valere in impugnazione.
- In caso di smarrimento degli originali, la ricostruzione degli atti da parte del giudice è ammessa; la verifica della corrispondenza tra copie e originali rimane nella discrezionalità del giudice e le contestazioni sono sindacabili limitatamente ai vizi di motivazione.
- È prudente eccepire tempestivamente davanti al collegio arbitrale ogni vizio di competenza o invalidità della convenzione per evitare limiti successivi all'impugnazione del lodo (rif. art. 817 c.p.c.).
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