Cassazione Penale, Ordinanza n. 13813/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva applicato la pena concordata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. in relazione a un reato in materia di stupefacenti ex art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. Con un unico motivo ha dedotto l'erronea qualificazione giuridica del fatto. La Corte di cassazione ha però rilevato che, in caso di concordato in appello, non sono deducibili in sede di legittimità le questioni che siano state oggetto di rinuncia nell'ambito dell'accordo sulla pena, né il mancato rilievo delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., né vizi relativi alla determinazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Ha inoltre osservato che la censura sulla qualificazione giuridica era formulata in modo generico e, comunque, sarebbe ammissibile solo se l'errore fosse manifesto, cioè immediatamente percepibile e del tutto privo di margini di opinabilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, determinata secondo equità. La decisione ha ribadito che, nella cornice del concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il sindacato di legittimità è molto ristretto e non consente di riesaminare censure estranee ai vizi ammessi, salvo ipotesi di difformità della pronuncia, invalidità del consenso o del consenso del pubblico ministero.
Norme richiamate
Il concordato in appello limita il perimetro delle questioni deducibili in cassazione: restano proponibili solo censure sulla formazione della volontà, sul consenso del pubblico ministero e sulla difformità della decisione rispetto all'accordo.
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice del reato oggetto della sentenza di merito, in materia di stupefacenti.
Nel giudizio definito con concordato non è deducibile in cassazione la mancata valutazione delle cause di proscioglimento, salvo i limiti generali previsti dalla giurisprudenza richiamata.
La Corte richiama per analogia il principio secondo cui l'erronea qualificazione giuridica del fatto è censurabile solo in caso di errore manifesto, immediatamente evidente e non opinabile.
È la base della condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio definito con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi attinenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero o alla difformità tra accordo e decisione del giudice.
- Non possono essere dedotte in cassazione, dopo l'accordo sulla pena, questioni che siano state oggetto di rinuncia in appello, neppure se astrattamente rilevabili d'ufficio, salvo i casi espressamente ammessi dalla giurisprudenza.
- La censura di erronea qualificazione giuridica del fatto è proponibile solo quando l'errore sia manifesto, ossia immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità rispetto al capo d'imputazione.
- In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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