Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12870/2022 del 05/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza che, in sede di esecuzione e in adempimento del rinvio disposto dalla Corte di cassazione, ha rideterminato la pena per il reato continuato. Il ricorrente deduce violazione di legge e motivazione manifestamente illogica (artt. 623, 671 c.p.p.; artt. 132-133 c.p.) per non aver la Corte territoriale motivato specificamente le ragioni degli aumenti di pena attribuiti ai reati satellite, con particolare riguardo al reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, avendo computato per tale reato una pena quasi identica a quella fissata dal giudice della cognizione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite (n. 4127/24.6.2021, Pizzone) secondo cui, nella determinazione della pena per il reato continuato, il giudice deve calcolare e motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite, con grado di approfondimento correlato all'entità dell'aumento. Tuttavia la Suprema Corte ha escluso l'applicazione di tale regola nel giudizio di rinvio in esame, perché la pronuncia delle Sezioni Unite è sopravvenuta rispetto alla sentenza di annullamento che aveva delimitato il punto sul quale il giudice del rinvio doveva statuire; il giudice del rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento e non può essere vincolato da un mutamento giurisprudenziale intervenuto successivamente. In ogni caso la Corte ha ritenuto che gli aumenti siano stati differenziati in modo coerente e non nella misura massima, rendendo leggibile la logica sanzionatoria. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 623 cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente per censurare la motivazione; la Corte non entra nel merito dell'articolo ma valuta l'adeguatezza della motivazione nel contesto del giudizio di rinvio.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla rinnovazione dell'istruzione e alla determinazione della pena in sede di esecuzione; la Corte valuta l'operato del giudice del rinvio alla luce del vincolo di rinvio.

  • art. 132 cod. pen.

    Riferimento alle regole sulla determinazione della pena (principi generali). La Corte richiama il principio di proporzionalità e il divieto di superare i limiti stabiliti dall'art. 81 c.p.

  • art. 133 cod. pen.

    Riguarda la motivazione della pena e i criteri di determinazione; la Corte sottolinea l'obbligo motivazionale correlato all'entità degli aumenti ma ne limita l'applicazione nel giudizio di rinvio per motivi di retroattività giurisprudenziale.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato per i limiti al cumulo delle pene e per la verifica del rispetto del rapporto di proporzione tra le sanzioni; la Corte controlla che gli aumenti non configurino un surrettizio cumulo materiale.

  • Sez. U, n. 4127 del 24/6/2021 (Pizzone)

    Principio delle Sezioni Unite secondo cui, nel reato continuato, il giudice deve motivare distintamente gli aumenti di pena per ciascun reato satellite, con approfondimento proporzionale all'entità degli aumenti.

  • Sez. 1, n. 21424 del 19/3/2019 (Scanferla)

    Indirizzo giurisprudenziale consolidato cui la Corte richiama l'obbligo, in sede esecutiva, di scorporare i reati riuniti in continuazione, individuare il più grave e applicare poi autonomi aumenti per i reati satellite.

  • Sez. 6, n. 14433 del 14/1/2020 (Geraci)

    Principio secondo cui il giudice del rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento e non è automaticamente vincolato da successivi mutamenti giurisprudenziali delle Sezioni Unite.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio disposto a seguito di annullamento la Corte del rinvio è vincolata al principio di diritto indicato nella sentenza di annullamento e non può retroagire per applicare mutamenti giurisprudenziali sopravvenuti.
  • Le Sezioni Unite hanno stabilito l'obbligo di motivazione distinta per gli aumenti di pena relativi ai reati satellite nel reato continuato, ma l'applicazione di tale criterio dipende dalla tempistica rispetto alla sentenza di annullamento e al giudizio di rinvio.
  • In sede esecutiva, nel rideterminare la pena per continuazione tra sentenze separate, il giudice deve scorporare le sentenze, individuare il reato più grave e poi operare autonomi aumenti per i reati satellite; la motivazione sulle singole maggiorazioni deve essere più articolata se l'aumento è consistente.
  • Il rispetto del principio di proporzionalità e dei limiti dell'art. 81 c.p. deve poter essere verificato dalla motivazione: se gli aumenti sono elevati, la Corte dovrà spiegare la logica sanzionatoria per ciascun aumento o rischia censura.
  • La mancata applicazione di un successivo mutamento di orientamento delle Sezioni Unite non è di per sé motivo di nullità del provvedimento di rinvio quando il punto decisivo era già definito nella sentenza di annullamento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.