Cassazione Penale, Sentenza n. 38702/2023 del 22/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Salerno per: 1) illegittima legittimazione a proporre querela della persona offesa (querela presentata da un prossimo congiunto e non dalla titolare dell'autorizzazione della tabaccheria), con conseguente improcedibilità del reato di furto contestato a ROSA; 2) vizio motivazionale e travisamento della prova, con valutazione indiziaria equivoca quanto alla volontà di sottrazione e alla serietà della minaccia proferita da PAGANO; 3) errata qualificazione del fatto come tentata rapina impropria (per PAGANO), senza nesso funzionale tra il tentativo di furto e la minaccia; 4) violazione dell'art. 6 CEDU e del divieto di sorpresa accusatoria/reformatio in peius per la qualificazione in appello del fatto in reato più grave non prospettato in modo puntuale in precedenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Sul merito: ha dichiarato inammissibile o manifestamente infondato il motivo relativo alla legittimazione della querela, richiamando la giurisprudenza secondo cui anche il possessore di fatto (anche se non titolare giuridico) è persona offesa e può proporre querela; ha ritenuto manifestamente infondate le censure sulla valutazione probatoria e sulla qualificazione, osservando che la Corte territoriale ha argomentato coerentemente il nesso funzionale tra tentato furto e minaccia e che la minaccia può essere valorizzata anche se posta in luogo o a danno di soggetti diversi rispetto a quelli della sottrazione; ha respinto la doglianza CEDU/non sorpresa evidenziando che la qualificazione in reato complesso era ricondotta a fatti noti e difendibili dall'imputato (principio di correlazione) e che, nella fattispecie, la querela era valida e non si è verificato alcun pregiudizio concreto derivante dalla riformulazione in appello. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.
Norma indicata come base formale per dedurre violazione e falsa applicazione di legge penale tra i motivi di cassazione; la Corte rileva che il motivo è inammissibile ove sollevato per la prima volta senza confronto argomentato.
Citato nel ricorso come riferimento normativo rispetto alla qualificazione del fatto; dalla decisione non emerge applicazione specifica diversa da un richiamo generale alla disciplina penale pertinente.
art. 6 CEDU
Invocato dai ricorrenti per violazione del diritto al giusto processo (condanna a sorpresa). La Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione perché l'imputato ha avuto effettiva possibilità di difesa rispetto all'oggetto dell'imputazione e la riformulazione non ha determinato pregiudizio concreto.
Richiamato in relazione al principio di correlazione tra imputazione e sentenza; la Corte applica la giurisprudenza secondo cui non c'è violazione se l'imputato ha potuto difendersi nella sostanza sull'oggetto dell'imputazione.
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Citato nel dibattito sulla possibile reformatio in peius dovuta alla riformulazione della fattispecie in appello; la Corte rileva che la questione è materia di contrastanti indirizzi giurisprudenziali ma, nella fattispecie concreta, la riformulazione non ha arrecato danno all'imputato (querela valida, termini di prescrizione non estinti) e non opera il divieto nella misura rilevante.
Richiamato per affermare che la qualificazione più grave (rapina impropria tentata) avrebbe comunque rientrato nella competenza del tribunale monocratico, con la conseguenza che non sussiste un effetto pregiudizievole di competenza derivante dalla riformulazione.
Massime di principio
- La legittimazione a proporre querela per il reato di furto può spettare anche al possessore di fatto, pur non titolare del diritto reale: va valutata la situazione possessoria concreta, non solo la titolarità formale.
- I motivi di cassazione che reiterano censure già respinte in grado di merito senza un confronto argomentato con la motivazione della Corte d'appello sono spesso ritenuti inammissibili per difetto di specificità.
- La valutazione dell'esistenza di una "rapina impropria" può fondarsi su un nesso funzionale e finalistico tra sottrazione (anche tentata) e l'uso di violenza o minaccia, che può avvenire in momento o luogo diverso rispetto alla sottrazione; non è richiesta perfetta contestualità temporale e spaziale purché sussista il collegamento finalizzato a garantire l'impunità o impedire il recupero della refurtiva.
- La riformulazione in appello della qualificazione del fatto in reato più grave non configura automaticamente violazione del principio di correlazione o dell'art. 6 CEDU: rileva se la nuova qualificazione introduce una trasformazione radicale dell'oggetto dell'imputazione e se ha cagionato concreto pregiudizio alla difesa (sorpresa), altrimenti è legittima.
- Le questioni relative a eventuali effetti pregiudizievoli della riformulazione (aumento di pena, diverso termine di prescrizione, diverso regime di procedibilità) vanno valutate concretamente: l'assenza di un pregiudizio effettivo (es. querela valida, termini non spirati) riduce la probabilità di accoglimento del gravame.
- Le doglianze procedurali o di legittimazione devono essere tempestivamente e specificamente dedotte nei gradi di merito; sollevare novità per la prima volta in Cassazione può comportare inammissibilità.
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