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Sentenza

Sentenza del 01/02/2021 n. 213 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di una cartella di pagamento per imposta sostitutiva sulla rivalutazione di terreni edificabili per l'anno 2010, relativa al mancato versamento della seconda e terza rata (circa € 24.862,60). La contribuente aveva optato successivamente per una seconda rivalutazione ex d.l. n.70/2011 che aumentava il valore dei terreni e sosteneva di poter detrarre dagli importi dovuti quanto già versato in relazione alla prima rivalutazione. L'Ufficio eccepiva che la contribuente non aveva perfezionato la seconda rivalutazione prima della scadenza della rata contestata (31.10.2011) e che, quindi, doveva comunque pagare la rata della rivalutazione 2010.

La decisione

La Commissione regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate riformando la decisione della CTP che aveva dato ragione a Tizia. Il Collegio ha ritenuto che la contribuente, non avendo manifestato e perfezionato la volontà di procedere alla seconda rivalutazione prima della scadenza della seconda rata della rivalutazione 2010 (31.10.2011), era obbligata a versare la rata contestata. Solo dopo il perfezionamento della seconda rivalutazione avrebbe potuto detrarre dalle somme dovute gli importi già versati, secondo quanto previsto dall'art.7, comma 1, lett. ee) della legge n.106/2011. Spese di giudizio non regolate tra le parti a causa della mancata attività processuale della resistente.

Norme richiamate

  • legge 28.12.2001, n.448, art.7

    per i terreni edificabili ... l'imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla del 31 ottobre 2010; la redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuate entro la predetta data del 31 ottobre 2010.

    Stabilisce la facoltà di rateizzare l'imposta sostitutiva e la scadenza temporale entro cui deve essere redatta e giurata la perizia per la rivalutazione originaria; tali termini sono vincolanti ai fini dei pagamenti rateali.

  • d.l. n.70/2011 (convertito con modificazioni nella legge n.106/2011), art.7 e disposizioni correlate

    la rivalutazione avrebbe dovuto essere perfezionata entro il termine del 30.06.2012 e l'imposta sostitutiva poteva essere rateizzata fino ad un massimo di tre annualità di pari importo da versare a decorrere dalla predetta data.

    Introduce la possibilità di una seconda rivalutazione e fissa il termine per il suo perfezionamento; tuttavia, il perfezionamento posteriore non libera dal rispetto delle scadenze relative alla prima rivalutazione se il contribuente non aveva manifestato intenzione di avvalersi della seconda prima della scadenza delle rate della prima.

  • legge di conversione d.l. 24.12.2002, n.282, legge 21.02.2003, n.27

    Norme che hanno disciplinato e modificato i termini e le modalità di rateizzazione e perfezionamento delle perizie per le rivalutazioni dei terreni; sono richiamate per stabilire la disciplina dei termini rilevanti.

  • legge n.106/2011, art.7 comma 1 lett. ee)

    Prevede che, in caso di successiva rivalutazione perfezionata, sia possibile detrarre dagli importi dovuti gli importi già versati per la precedente rivalutazione, ma tale detrazione è possibile solo dopo il perfezionamento della nuova rivalutazione.

Massime di principio

  • Se si intende avvalersi di una nuova e più favorevole disciplina di rivalutazione per compensare o detrarre pagamenti già effettuati, è necessario perfezionare la nuova rivalutazione entro i termini previsti dalla norma che la introduce; in mancanza della manifestazione di volontà e del perfezionamento entro la scadenza della rata precedente, le rate pregresse sono dovute.
  • La data di deposito e giuramento della perizia ha rilievo decisivo: la possibilità di sfruttare gli effetti della nuova rivalutazione rispetto a rate già scadute opera soltanto dopo il perfezionamento formale della perizia prevista dalla normativa applicabile.
  • La rateizzazione dell'imposta sostitutiva segue termini rigidi stabiliti per legge; il contribuente non può sospendere il pagamento di rate già scadute appellandosi a una futura riformulazione del valore dei beni se non è intervenuta prima della scadenza una chiara e perfezionata adesione alla nuova procedura di rivalutazione.
  • In presenza di più comproprietari, è necessario coordinare le scelte tra tutti i soggetti interessati e rispettare i termini comuni per non compromettere la validità dell'opzione o l'utilizzabilità delle detrazioni/compensazioni.
  • Eventuali differenze nelle particelle catastali o negli elementi oggetto di rivalutazione possono incidere sulla possibilità di applicare detrazioni o compensazioni tra rivalutazioni differenti; è importante verificare che i beni interessati coincidano tra le due procedure.

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