Cassazione Penale, Sentenza n. 16119/2024 del 17/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
APORTA: denuncia omessa motivazione circa il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti oggetto di precedente giudicato per il delitto di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990 e quelli del presente procedimento; sostiene che vi fosse uniformità materiale e logica tra le sentenze. MARRA: censura l'erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla commisurazione della pena e all'aumento per la continuazione, ritenendolo eccessivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Quanto ad Aporta, la Corte d'appello aveva esaminato il tema della continuazione e motivato l'esclusione del vincolo, ritenendo che la precedente condotta (spaccio/detenzione di modica quantità, svolta in proprio) non sia riconducibile al medesimo disegno criminoso unitario emerso nel procedimento attuale; la Cassazione ha ritenuto la motivazione corretta e sufficiente, ribadendo il principio che la mera propensione o abitudine a delinquere non equivale a un'unica deliberazione criminosa antecedente. Quanto a Marra, la Corte d'appello ha adeguatamente motivato la rideterminazione della pena alla luce delle dichiarazioni confessorie e delle attenuanti generiche, e gli aumenti per continuazione sono stati commisurati nella stessa entità del primo grado; la pena risultava compatibile con la fascia media edittale, per cui le censure difensive sono infondate. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Utilizzato come riferimento al reato di detenzione/spaccio di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che la precedente condanna per fattispecie di modica detenzione non dimostrasse, di per sé, l'esistenza di un medesimo disegno criminoso con i reati associativi contestati nel nuovo procedimento.
art. 81, comma secondo, cod. pen.
La Corte richiama e applica il principio secondo cui la continuazione richiede l'identità del disegno criminoso, ossia una preventiva rappresentazione e unitaria deliberazione di più condotte da parte dell'agente; non è sufficiente la mera ripetizione di reati o un 'programma di vita' criminoso.
Richiamato in relazione all'obbligo motivazionale del giudice nella determinazione della pena: la discrezionalità del giudice di merito è ampia, ma deve risultare che siano stati considerati i criteri dell'art. 133; la motivazione può essere sintetica se la pena non è di molto superiore alla media edittale.
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione è necessario provare che l'autore avesse previamente rappresentato e unitariamente deliberato il complesso delle condotte: la mera abitudine o un generico programma delinquenziale non bastano.
- L'onere probatorio circa l'esistenza di un disegno criminoso unitario grava su chi invoca la continuazione; devono emergere elementi positivi che colleghino ideativamente gli episodi.
- Il giudizio sulla sussistenza del vincolo di continuazione è, di regola, valutazione di merito: la cassazione interviene solo se manca adeguata motivazione o sussiste manifesta illogicità.
- Nella commisurazione della pena il giudice di merito ha ampia discrezionalità; è però necessario che la motivazione dia conto dell'applicazione dei criteri dell'art. 133 cod. pen., con maggior dettaglio se la pena si discosta significativamente dalla misura media edittale.
- Le dichiarazioni confessorie e il riconoscimento delle circostanze attenuanti possono giustificare una riduzione della pena anche in sede d'appello; l'aumento per continuazione deve essere congruamente motivato e proporzionato.
- In ricorso per cassazione basato su vizi di motivazione, è cruciale mostrare in che modo la motivazione del giudice di merito sia carente o contraddittoria; critiche generiche alla valutazione del merito sono difficilmente accolte.
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