Ordinanza n. 295/2026 - Catania, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione della relativa efficacia, - degli atti e delle operazioni concernenti la procedura indetta dal Comune di Catania per l’affidamento dell’appalto “PROCEDURA APERTA PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’ASSETTO VIARIO DELLA ZONA INDUSTRIALE DI CATANIA. – BLOCCO TORRE ALLEGRA E BLOCCO TORRAZZE” CIG B841368FBE - CUP D67H24007320001, nelle parti in cui a mezzo degli stessi si è disposta l’aggiudicazione della procedura alla ditta Fresta Rosario Antonio e non all’odierna ricorrente Consorzio Stabile Agoraa S.C. a r.l. ed in particolare: - della Deliberazione n. 05/LLPP/480 del 11.12.2025 di aggiudicazione della procedura in favore della ditta Fresta Rosario Antonio, dal contenuto sconosciuto, solo “comunicata” nei suoi estremi a mezzo pec all’odierno ricorrente in data 19.12.2025 e mai allegata alla prefata comunicazione e/o pubblicata sul portale digitale dell’amministrazione a termini di legge, nonché della comunicazione di aggiudicazione stessa del 19.12.2025; - della proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale di gara del 23-24 ottobre 2025 e del medesimo verbale di gara nella parte in cui, applicando in maniera non conforme alle disposizioni e ai parametri normativi vigenti il metodo A) dell’Allegato II.12 del D.lgs. 36/2023 per l’individuazione della soglia di anomalia, ha falsato gli esiti di gara precludendo al Consorzio Stabile Agoraa S.C. a r.l. di risultare il legittimo affidatario dell’appalto; - di tutti i verbali pubblici e riservati nonché di tutte le operazioni di gara nella parte in cui, applicando in maniera non conforme alle disposizioni ed ai parametri normativi vigenti il metodo A) dell’Allegato II.12 del D.lgs. 36/2023, hanno falsato gli esiti di gara e precluso al Consorzio Stabile Agoraa S.C. a r.l. di risultare il legittimo affidatario dell’appalto; - ove occorra, del bando, del disciplinare, del capitolato e di ogni ulteriore atto e/o documento di gara, ove interpretato nel senso fatto proprio dalla Stazione appaltante, laddove lesivo degli interessi del ricorrente e nelle sole parti in cui consentirebbero alla Committenza di ricorrere al criterio assoluto nella determinazione della soglia di anomalia; - ove occorra, per la declaratoria di illegittimità/nullità del par. 1.4 del disciplinare che disciplina l’accettazione e l’utilizzo della piattaforma telematica di gara “Net4market” nella parte in cui, ove interpretato nel senso fatto proprio dalla S.A., la piattaforma telematica di gara consentirebbe alla Committenza di selezionare ai fini della determinazione della soglia di anomalia secondo il metodo A) dell’Allegato II.2 al D.lgs. 36/2023, o il criterio c.d. “assoluto” oppure il criterio del “blocco unitario”, limitatamente alla parte in cui consentirebbe di opzionare anche il criterio “assoluto” in spregio ai parametri normativi vigenti del “blocco unitario”; - del riscontro del Comune di Catania (prot. n. 549945 del 2.12.2025) all’istanza di riesame degli esiti concorsuali presentata dall’odierno ricorrente in data 26.11.2025 nella parte in cui ha respinto l’istanza di riesame; - di ogni altro atto, operazione o valutazione adottati o posti in essere dall’Amministrazione resistente in dipendenza ed in relazione ai provvedimenti sopra indicati; - di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, connesso e conseguente, ove lesivo degli interessi del ricorrente; con richiesta - di subentro del ricorrente nel contratto eventualmente sottoscritto con l’impresa controinteressata, previa dichiarazione d’inefficacia del contratto stesso ex art. 121-122 c.p.a.; - ovvero, in via subordinata, ove in corso di causa la pretesa al conseguimento di tale bene della vita dovesse risultare impossibile per fatto indipendente da volontà e/o colpa dell’odierno ricorrente, con richiesta di condanna dell’Ente intimato al risarcimento per equivalente del pregiudizio patito; - in ogni caso, di riconoscimento del diritto del ricorrente ad accedere alla documentazione d’offerta ed al provvedimento di aggiudicazione della controinteressata aggiudicataria illegittimamente sottratti all’ostensione dalla S.A.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione di una procedura aperta per interventi di riqualificazione dell’assetto viario della zona industriale di Catania, nonché gli atti di gara e il riscontro negativo all’istanza di riesame
Esito
La controversia
Il consorzio ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione dell’appalto alla controinteressata, contestando il metodo utilizzato dalla stazione appaltante per il calcolo della soglia di anomalia dell’offerta. In particolare, ha dedotto che il metodo A) previsto dall’Allegato II.12 del d.lgs. 36/2023 sarebbe stato applicato in modo non conforme ai parametri normativi, mediante il criterio assoluto anziché il criterio del blocco unitario, con conseguente alterazione degli esiti della gara e mancata aggiudicazione in proprio favore. Ha inoltre censurato, ove occorrente, le previsioni della lex specialis e del disciplinare relative all’utilizzo della piattaforma telematica Net4market, nella parte in cui avrebbero consentito la scelta del criterio assoluto; ha impugnato il riscontro del Comune all’istanza di riesame e ha chiesto, in caso di contratto già stipulato, la dichiarazione di inefficacia e il subentro, ovvero il risarcimento per equivalente. Ha altresì chiesto l’accesso alla documentazione dell’offerta dell’aggiudicataria e al provvedimento di aggiudicazione. La controinteressata ha eccepito l’erroneità della simulazione prodotta dal ricorrente, rilevante ai fini della prova di resistenza e dell’interesse a ricorrere, sostenendo che essa avrebbe considerato 288 imprese invece delle 289 ammesse alla gara.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito le censure né la domanda cautelare. Ha ritenuto necessario acquisire dall’amministrazione resistente, entro dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, chiarimenti documentati sul metodo concretamente utilizzato e sulle operazioni di calcolo della soglia di anomalia. L’incombente è stato disposto anche in relazione all’eccezione della controinteressata sull’erroneità della simulazione relativa al numero delle imprese ammesse, questione ritenuta rilevante per verificare la prova di resistenza e l’interesse a ricorrere. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio dell’11 marzo 2026.
Norme richiamate
d.lgs. 36/2023, Allegato II.12, metodo A)
La disposizione è richiamata quale parametro normativo per la determinazione della soglia di anomalia delle offerte; l’ordinanza dispone chiarimenti istruttori sulla sua concreta applicazione, senza ancora esprimere una decisione definitiva.
Richiamati nella domanda del ricorrente per chiedere, in caso di contratto stipulato, la dichiarazione di inefficacia del contratto e il subentro; l’ordinanza non decide tali domande.
Massime di principio
- Quando la legittimità dell’aggiudicazione dipende dal metodo concretamente applicato per il calcolo della soglia di anomalia, il giudice può ordinare alla stazione appaltante di fornire chiarimenti documentati sul metodo e sulle singole operazioni di calcolo.
- La verifica della prova di resistenza e dell’interesse a ricorrere richiede che le simulazioni del concorrente siano riferite al numero effettivo delle imprese ammesse e ai dati di gara correttamente determinati; un errore nel numero dei partecipanti può incidere sulla rilevanza della censura.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 2 feb 2026Ordinanza n. 103/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 2 feb 2026Ordinanza n. 104/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 2 feb 2026Ordinanza n. 105/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 2 feb 2026Ordinanza n. 106/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 2 feb 2026Ordinanza n. 246/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 2 feb 2026Ordinanza n. 175/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →