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Sentenza

Sentenza del 05/08/2024 n. 22088 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

SIAS aveva richiesto il rimborso di somme confiscate nell’ambito di un procedimento penale a carico del suo legale rappresentante, sostenendo che il loro trattenimento comportasse una duplicazione d’imposta, poiché le riprese fiscali erano state definite. La CTP di Milano aveva respinto il ricorso contro il diniego di rimborso; la CGT di secondo grado della Lombardia, con sentenza n. 4390/01/22 dell’11 novembre 2022, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione tributaria, ritenendo competente il giudice ordinario per la domanda di ripetizione dell’indebito o di indebito arricchimento, e aveva comunque respinto nel merito l’appello principale. In Cassazione SIAS ha proposto tre motivi, lamentando che la CGT2, dopo aver dichiarato il difetto di giurisdizione, avesse deciso anche il merito e non avesse indicato il giudice competente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla mancata indicazione del giudice munito di giurisdizione: la CGT2 aveva indicato in motivazione l’autorità giudiziaria ordinaria, adempiendo così all’obbligo previsto dall’art. 59 della legge n. 69/2009. Le ulteriori censure sono state dichiarate inammissibili perché, una volta declinata la giurisdizione, le considerazioni sul merito erano ad abundantiam e SIAS non aveva interesse a impugnarle; inoltre, la statuizione sul difetto di giurisdizione non era stata impugnata ed era coperta da giudicato interno. SIAS è stata condannata a pagare all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 10.700 euro, oltre alle spese di prenotazione a debito. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto. La controversia aveva valore dichiarato di 423.308 euro.

Norme richiamate

  • Art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69

    In primo luogo, va evidenziato che la CGT2 ha indicato, sia pure solo in motivazione, il giudice dotato di giurisdizione nell'autorità giudiziaria ordinaria, con ciò adempiendo a quanto prescrive l' art. 59 della L. n. 69 del 2009.

    La pronuncia che declina la giurisdizione deve indicare il giudice ritenuto munito di giurisdizione; secondo la Corte, l’indicazione può risultare anche dalla motivazione.

  • Art. 37 del codice di procedura civile

    La norma è richiamata da SIAS in relazione alla censura sulla dichiarazione di difetto di giurisdizione, ma la Corte non ne sviluppa una specifica interpretazione nel passaggio riportato.

  • Art. 360, primo comma, nn. 1 e 4, del codice di procedura civile

    È la disposizione processuale in base alla quale SIAS ha dedotto in Cassazione i vizi di giurisdizione e di nullità della sentenza; la Corte non ne fornisce una distinta interpretazione.

  • Art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell' art. 1 , comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 , che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

    In caso di rigetto di un ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, ricorrono i presupposti per dichiarare dovuto, ove previsto, un ulteriore contributo unificato pari a quello richiesto per l’impugnazione.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi dell' art. 13 , comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 , inserito dall' art. 1 , comma 17, della L. n. 228 del 2012 , dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

    Il rigetto del ricorso comporta la dichiarazione dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, quando applicabile.

Massime di principio

  • Chi intende contestare una pronuncia che declina la giurisdizione deve impugnare tempestivamente quella statuizione: se non lo fa, essa passa in giudicato interno e non può essere rimessa in discussione nei successivi gradi.
  • Dopo aver dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, il giudice si spoglia del potere di decidere il merito. Le considerazioni di merito eventualmente aggiunte sono ad abundantiam e, di regola, non sono autonomamente impugnabili per mancanza di interesse.
  • L’indicazione del giudice ritenuto munito di giurisdizione può essere contenuta nella motivazione della pronuncia; non è necessario che compaia esclusivamente nel dispositivo.
  • Quando un giudice tributario ritiene che la domanda abbia natura di ripetizione dell’indebito o di indebito arricchimento, può declinare la giurisdizione indicando come competente il giudice ordinario; la qualificazione concreta della domanda resta decisiva.

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