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Sentenza

Sentenza n. 1024/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500740

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale che vietava l'ingresso dei cani nel Parco Molaroni, nelle more della realizzazione di un'area di sgambamento

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso collettivo contro l'ordinanza comunale n. 1845 del 13 agosto 2025, deducendo, con il primo motivo, eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, nonché difetto di istruttoria e motivazione. In particolare, contestavano il divieto generalizzato di accesso dei cani al parco, ritenendolo sproporzionato rispetto alle esigenze di igiene e sicurezza e sostenendo che il Comune avrebbe potuto assicurare tali esigenze mediante ordinari poteri di controllo e vigilanza. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 13 e 16 Cost., assumendo che il divieto incidesse sulle libertà fondamentali dei cittadini. È stata inoltre prospettata l'assenza di deroghe per i cani guida delle persone non vedenti. La domanda cautelare era stata respinta per carenza del pregiudizio grave e irreparabile richiesto dall'art. 55 c.p.a. Nel corso del giudizio il Comune ha revocato l'ordinanza impugnata dopo la realizzazione di un'area di sgambamento, mantenendo il divieto nel parco con esclusione dell'area riservata ai cani.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché l'ordinanza impugnata era stata revocata dal Comune. Ha tuttavia esaminato, ai fini della soccombenza virtuale, la fondatezza dei motivi, ritenendoli infondati. Il primo motivo è stato respinto perché l'art. 30 del regolamento comunale sulla tutela degli animali prevedeva la possibilità di vietare l'ingresso dei cani nei giardini e nei parchi pubblici. Il divieto temporaneo, disposto nelle more della realizzazione dell'area di sgambamento, è stato ritenuto ragionevole e proporzionato in considerazione della disponibilità di altre aree pubbliche accessibili ai cani, della vocazione del parco al gioco libero dei bambini e delle segnalazioni relative a problemi igienici e di sicurezza. Il Collegio ha ritenuto che i soli poteri ordinari di controllo sulle deiezioni e sulla sicurezza non garantissero sempre condizioni effettive di igiene e sicurezza, se non mediante un presidio costante e oneroso per la collettività. Il secondo motivo è stato respinto: i ricorrenti non avevano dimostrato che uno di loro fosse privo della vista e utilizzasse un cane guida, sicché mancava l'interesse concreto alla censura relativa all'assenza di deroghe. In ogni caso, l'ordinanza doveva essere interpretata in modo conforme alla legge n. 37/1974, senza includere nel divieto i cani guida. Il divieto non è stato ritenuto lesivo dell'art. 13 Cost., perché non incideva sulla libertà personale, ma regolava l'accesso dei cani a una specifica area pubblica. Neppure è stata ravvisata violazione dell'art. 16 Cost., poiché la libertà di circolazione può essere limitata per ragioni di sanità e sicurezza. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento di 2.500 euro oltre accessori per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile; la domanda cautelare era stata respinta per la carenza di tale presupposto.

  • art. 30 del Regolamento comunale sulla tutela degli animali del Comune di Pesaro

    La disposizione consente l'istituzione di divieti di ingresso dei cani nei giardini e nei parchi pubblici e costituisce base regolamentare del divieto temporaneo.

  • art. 13 Cost.

    Il divieto di accesso dei cani a una specifica area pubblica non costituisce restrizione della libertà personale dei cittadini.

  • art. 16 Cost.

    La libertà di circolazione può essere limitata per ragioni di sanità o sicurezza; la disposizione non impedisce una regolazione circoscritta dell'accesso al parco.

  • art. 32 Cost.

    L'incolumità fisica delle persone è considerata un bene primario che può giustificare misure precauzionali a tutela dell'igiene e della sicurezza.

  • legge n. 37/1974

    L'ordinanza deve essere interpretata in modo compatibile con la tutela dei cani guida delle persone non vedenti, escludendoli dal divieto se l'interpretazione contraria determinerebbe un contrasto con la legge.

Massime di principio

  • La revoca dell'atto impugnato nel corso del giudizio determina la sopravvenuta carenza di interesse e l'improcedibilità del ricorso; il giudice può comunque esaminare la fondatezza delle censure ai fini della soccombenza virtuale.
  • Un regolamento comunale che consenta di vietare l'accesso dei cani a giardini e parchi pubblici può costituire base giuridica per un divieto circoscritto e temporaneo, quando la misura sia giustificata da esigenze concrete di igiene e sicurezza, dalla presenza di bambini e dalla disponibilità di aree alternative per i cani.
  • Un divieto di accesso dei cani a una specifica area pubblica è ragionevole e proporzionato quando l'alternativa dei controlli ordinari richiederebbe un presidio continuativo e maggiori risorse pubbliche, mentre la limitazione è territorialmente circoscritta e accompagnata dalla disponibilità di spazi alternativi.
  • Un provvedimento amministrativo deve essere interpretato, ove possibile, in senso conforme alla legge sovraordinata; pertanto, un divieto di accesso dei cani a un parco non può essere inteso come riferito ai cani guida delle persone non vedenti, anche se l'atto non contiene un'espressa deroga.
  • La contestazione dell'omessa previsione di deroghe per i cani guida richiede un interesse concreto e attuale: tale interesse non è dimostrato se il ricorrente non allega e prova di appartenere alla categoria delle persone non vedenti che utilizzano un cane guida.
  • La disciplina dell'accesso dei cani a un parco pubblico non incide, di per sé, sulla libertà personale ex art. 13 Cost.; inoltre, una limitazione circoscritta dell'accesso può essere giustificata dall'esigenza di tutelare igiene e sicurezza, nell'ambito del bilanciamento tra diritti e interessi costituzionali.

Come è indicizzato

MaterieRegolamenti e atti amministrativi generaliLegittimazione e interesse a ricorrereEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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