LEGGE 14 febbraio 1974, n. 37
Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNorma (L. 14/2/1974) che garantisce ai ciechi il diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida su tutti i mezzi di trasporto pubblico e di accedere agli esercizi aperti al pubblico senza pagamento per l'animale; vieta di impedire o ostacolare tali accessi, con sanzione amministrativa da €500 a €2.500. Il cane può essere senza museruola, salvo che il conducente o i passeggeri richiedano esplicitamente di munirlo di museruola. Abroga disposizioni in contrasto.
Diritti dei non vedenti accompagnati da cane guida
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