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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07883/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari. Con il primo motivo ha denunciato violazione dell'art. 62-bis c.p., lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento di una pena sostitutiva della pena detentiva ai sensi dell'art. 20-bis c.p., sostenendo che il giudice di appello avrebbe dovuto pronunciarsi sulla sua applicabilità. Dalla motivazione emerge che la sentenza di merito aveva già valorizzato la gravità della condotta e l'intensità del dolo come elementi ostativi alla concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione, mentre dagli atti non risultava formulata una richiesta di pena sostitutiva nel corso del giudizio di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità, poiché la graduazione della pena e il giudizio sulle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile solo in caso di arbitrio o manifesta illogicità, non ravvisati nel caso concreto. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, perché, secondo la giurisprudenza richiamata, il giudice di appello è tenuto a pronunciarsi sulle pene sostitutive solo se l'imputato ne abbia fatto richiesta, al più tardi in udienza di discussione, richiesta che non risultava proposta. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non arbitraria e non illogica.

  • art. 132 c.p.

    È richiamato quale criterio legale di commisurazione della pena da parte del giudice di merito.

  • art. 133 c.p.

    È richiamato quale parametro per la determinazione della pena e per la valutazione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato.

  • art. 20-bis c.p.

    Le pene sostitutive delle pene detentive brevi possono essere oggetto di pronuncia del giudice di appello solo in presenza di specifica richiesta dell'imputato, formulata al più tardi in udienza di discussione.

  • art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    È richiamato come disciplina transitoria della riforma Cartabia in materia di pene sostitutive.

  • art. 585, comma 4, c.p.p.

    È menzionato come possibile sede per la formulazione dei motivi nuovi, ma la richiesta sulla pena sostitutiva non è stata comunque proposta nemmeno in tale forma.

Massime di principio

  • La determinazione della pena e la concessione delle circostanze attenuanti generiche appartengono alla discrezionalità del giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo se la motivazione sia mancante, manifestamente illogica o frutto di arbitrio.
  • Ai fini della concessione delle attenuanti generiche in misura massima, il giudice può valorizzare negativamente la gravità della condotta e l'intensità del dolo.
  • In tema di pene sostitutive della pena detentiva breve, il giudice d'appello è tenuto a pronunciarsi solo se l'imputato abbia formulato una richiesta specifica, non essendo sufficiente la mera astratta applicabilità della disciplina.
  • La richiesta di applicazione della pena sostitutiva deve intervenire al più tardi nel corso dell'udienza di discussione in appello; in mancanza, la doglianza sul punto è manifestamente infondata.
  • Quando il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza o per questioni insindacabili in sede di legittimità, consegue la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazioneRiti alternativiImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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