Cassazione Penale, Ordinanza n. 21323/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione di legittimità riguarda due imputati, che avevano visto la Corte di appello di Napoli riformare la sentenza di primo grado solo nei confronti di uno di essi, con rideterminazione della pena, confermando nel resto la decisione di merito. Il giudizio di appello era stato definito su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis c.p.p. In cassazione, il primo imputato deduceva un vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il secondo imputato deduceva, da un lato, vizi di motivazione sul quadro probatorio e la nullità dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p.; dall'altro, il mancato riconoscimento di una pena detentiva sostitutiva. La Corte ha ritenuto il primo ricorso generico e assertivo, perché non indicava specificamente gli elementi posti a base della censura contro una motivazione ritenuta logicamente corretta; ha inoltre ritenuto inammissibili i motivi del secondo ricorrente sia perché la dedotta nullità dell'avviso andava eccepita tempestivamente in sede di interrogatorio, sia perché, dopo la rinuncia ai motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p., non era più deducibile in cassazione la questione relativa alla pena sostitutiva.
Norme richiamate
La rinuncia ai motivi di appello nell'ambito del procedimento definito su concorde richiesta delle parti preclude la deducibilità in cassazione di questioni non più coltivate in appello, come il mancato riconoscimento di una pena detentiva sostitutiva.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione che valorizzi la gravità della condotta; il ricorrente, per censurarne il diniego, deve indicare in modo specifico gli elementi trascurati dal giudice di merito.
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e non meramente generico o assertivo, altrimenti è inammissibile perché non consente al giudice di legittimità di individuare con precisione le censure e di esercitare il sindacato richiesto.
La dedotta nullità connessa alla tardività dell'avviso deve essere tempestivamente eccepita nella fase prevista; se l'indagato si presenta con il difensore all'interrogatorio, la mancata eccezione in quella sede ne preclude la successiva deducibilità.
Il termine dilatorio per l'avviso a rendere l'interrogatorio è presupposto della validità dell'atto; l'eventuale violazione deve essere fatta valere tempestivamente secondo le regole sulle nullità.
La nullità derivante dalla tardività dell'avviso va eccepita nella sede dell'interrogatorio, pena la preclusione alla sua rilevabilità nelle fasi successive.
Massime di principio
- In cassazione il motivo deve essere specifico: una censura meramente assertiva, priva dell'indicazione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento dell'errore denunciato, è inammissibile.
- Il diniego delle attenuanti generiche è sindacabile solo se la motivazione di merito sia mancante, apparente o manifestamente illogica; non basta contrapporre una diversa lettura del fatto quando il giudice abbia valorizzato elementi ostativi come la gravità della condotta.
- Le nullità relative devono essere eccepite nella prima sede utile; se la parte compare all'atto e non solleva subito l'eccezione, la censura resta preclusa nei gradi successivi.
- Quando il giudizio di appello sia definito ex art. 599-bis c.p.p. su concorde richiesta delle parti, la rinuncia ai motivi di appello impedisce di riproporre in cassazione questioni ormai abbandonate, salvo profili autonomamente deducibili e non preclusi.
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