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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21103/2021 del 22/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa: il giudice di pace aveva accolto l'opposizione, ma il Tribunale, in parziale riforma, aveva liquidato le spese di primo grado e di appello in importi ritenuti dal soccombente troppo bassi rispetto ai parametri professionali. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, denunciando la violazione dell'art. 5, comma 5, del D.M. n. 55 del 2014, in relazione agli artt. 132, n. 4, e 91 c.p.c., sostenendo che il Tribunale non avrebbe considerato la causa di valore indeterminabile. La Corte rileva tuttavia che i motivi erano formulati in modo discorsivo, senza una vera rubrica e senza indicare con precisione le ragioni di diritto e di fatto della censura, né i parametri in base ai quali la causa doveva reputarsi di valore indeterminabile, nonostante la sentenza impugnata avesse indicato il valore in euro 1.100,00; inoltre non era neppure dedotta la violazione dei minimi tariffari.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., ritenendo che i motivi non contenessero una specifica esposizione delle ragioni poste a fondamento della censura e non consentissero di comprendere in quale modo la decisione impugnata si ponesse in contrasto con le norme invocate. Non è stata pronunciata condanna alle spese di legittimità, poiché l'Amministrazione intimata non ha svolto difese concrete. È stato inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorrente lo aveva invocato per denunciare un error in iudicando sulla liquidazione delle spese e sulla qualificazione del valore della causa.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve esporre in modo specifico i fatti e le ragioni di diritto su cui si fonda la censura; la mancanza di tale specificità comporta inammissibilità.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente come norma violata, ma la Corte non ne affronta un autonomo profilo decisorio, limitandosi a rilevare la carenza di specificità del ricorso.

  • art. 91 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente in relazione alla liquidazione delle spese processuali.

  • art. 5, comma 5, D.M. n. 55 del 2014

    È la norma invocata per sostenere che la causa avrebbe dovuto essere considerata di valore indeterminabile ai fini della liquidazione dei compensi.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per la definizione camerale del procedimento in quanto il ricorso appariva inammissibile.

  • art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio dei ricorsi manifestamente inammissibili.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione, anche quando denunci violazione di legge, è inammissibile se non indica con precisione le norme asseritamente violate e non sviluppa argomentazioni specifiche idonee a mostrare il contrasto tra decisione impugnata e regole applicabili.
  • Non è sufficiente una critica discorsiva della sentenza: il motivo deve essere strutturato in modo tale da consentire alla Corte di cogliere immediatamente la questione di diritto e il percorso logico-giuridico della censura.
  • Chi contesta la liquidazione delle spese in base ai parametri forensi deve indicare puntualmente perché la causa debba essere qualificata in modo diverso ai fini del valore o perché siano stati disapplicati i minimi/parametri rilevanti; in mancanza, la censura non è scrutinabile nel merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, se ne ricorrono i presupposti temporali e oggettivi, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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