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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05398/2026 del 10/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (federazione sportiva)

La controversia

La controversia nasce da un contratto stipulato per l'allestimento e l'organizzazione di un incontro internazionale di tennis. La federazione attrice sosteneva che la società sportiva incaricata dell'evento si fosse obbligata a versare un corrispettivo, a rimborsare somme anticipate per l'uso della superficie di gioco e a fornire servizi alberghieri, ricevendo in cambio la gestione delle sponsorizzazioni e la quota prevalente degli incassi dei biglietti. L'attrice lamentava solo un adempimento parziale e chiedeva il pagamento del residuo, delle penali contrattuali e di altri accessori. La convenuta contestava la propria legittimazione passiva, invocava un collegamento negoziale con altra federazione, allegava che infiltrazioni d'acqua nell'impianto avevano impedito il regolare svolgimento dell'evento e che ciò integrasse forza maggiore, contestava l'ammontare del credito e la validità delle penali, e chiamava in causa altri soggetti. In cassazione la società sportiva ha proposto quattro motivi: 1) violazione di norme processuali e sostanziali, omessa valutazione di documenti, forza maggiore, collegamento negoziale e legittimazione passiva; 2) violazione delle norme sulle presunzioni e omesso esame di fatti decisivi in tema di responsabilità della federazione terza per l'inidoneità dell'impianto; 3) illegittimo diniego della prova orale e motivazione apparente; 4) erronea regolazione delle spese, assumendo una soccombenza della federazione attrice per il parziale rigetto di alcune sue domande. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili: il primo e il secondo perché confusi, privi di specificità, costruiti come richiesta di nuova valutazione del merito e non conformi agli oneri di autosufficienza e di deduzione del vizio motivazionale; il terzo perché generico e privo dell'indicazione delle prove, dei fatti da provare e della motivazione del diniego istruttorio; il quarto perché non confrontato con la reale soccombenza e con il contenuto delle decisioni di merito. È stata inoltre applicata una sanzione ex art. 96, comma 3, c.p.c. per abuso del processo, con condanna della ricorrente al pagamento di somme aggiuntive in favore di ciascuna controricorrente, oltre alle spese di legittimità e al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato l'impostazione dei giudici di merito, ritenendo che le doglianze mirassero sostanzialmente a una rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti, estranea al giudizio di legittimità, e che fossero formulate in modo non autosufficiente e non specifico. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata a rifondere le spese a ciascuna controricorrente e, ritenuta l'impugnazione temeraria, anche al pagamento di Euro 3.500,00 per ciascuna controricorrente ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre agli ulteriori oneri di legge, incluso l'eventuale contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo, ma la Corte osserva che non è stata spiegata alcuna specifica violazione riconducibile alla sentenza impugnata.

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato nel motivo, ma senza un effettivo collegamento con la ratio decidendi.

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia omesso di considerare fatti non contestati; non se si contesta la valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello legale o dichiari di valutare secondo prudente apprezzamento una prova soggetta a diversa regola; non basta lamentare un cattivo apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 244 c.p.c.

    la censura sul mancato espletamento della prova orale è stata ritenuta generica e priva dell'indicazione delle prove e dei fatti da dimostrare.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    la deduzione di motivazione apparente non è stata ritenuta ammissibile perché non si è mostrato il superamento del minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ribadisce in sostanza la responsabilità contrattuale della parte obbligata non liberata dalla prova dell'impossibilità non imputabile.

  • art. 1256 c.c.

    invocato per la forza maggiore/impossibilità sopravvenuta, ma il motivo è inammissibile e non idoneo a sovvertire l'accertamento di merito.

  • art. 1463 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per la sopravvenuta impossibilità totale, ma senza dimostrazione specifica dei presupposti.

  • art. 1464 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per l'impossibilità parziale, ma la Corte non ne esamina il merito per difetto di specificità del motivo.

  • art. 1575 c.c.

    invocato dalla ricorrente, ma non incide sul giudizio di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1578 c.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma non è stato valorizzato dalla Corte in senso decisivo.

  • art. 2729 c.c.

    la deduzione della falsa applicazione delle presunzioni richiede l'indicazione puntuale del ragionamento presuntivo asseritamente viziato rispetto ai criteri di gravità, precisione e concordanza.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    la Corte sottolinea che non può essere usato per mascherare una richiesta di nuova valutazione del fatto.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non all'omessa valutazione di singoli elementi istruttori o alla richiesta di diversa lettura delle prove.

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso deve essere specifico, autosufficiente e riportare gli atti e i documenti rilevanti; in difetto il controllo di legittimità è precluso.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato in relazione agli oneri di deposito e di specifica indicazione del fatto storico e dei documenti rilevanti per il vizio motivazionale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma procedurale richiamata per la trattazione camerale e il deposito di memorie.

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza; la censura sulle spese è stata ritenuta infondata e inammissibile.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    la proposizione di un ricorso manifestamente inammissibile e meramente dilatorio può integrare abuso del processo e giustificare una condanna equitativa a favore della controparte, senza necessità di accertare dolo o colpa.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    riconosciuti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • d.lgs. n. 231 del 2002

    menzionato nella sentenza di merito per gli interessi riconosciuti sul credito; il ricorso non ne ha scalfito l'applicazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente riproporre in modo confuso le doglianze di merito: occorre indicare con precisione i fatti storici decisivi, gli atti e i documenti rilevanti, e spiegare in modo specifico il vizio denunciato.
  • La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non consente di censurare la mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; è ammissibile solo se si deduca l'uso di prove non introdotte dalle parti o l'attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda esclusivamente l'omesso esame di un fatto storico decisivo, e non l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori o la richiesta di una nuova valutazione complessiva del materiale probatorio.
  • La deduzione di falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. richiede di individuare puntualmente il ragionamento presuntivo del giudice di merito e di mostrare in che cosa esso contrasti con i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
  • Un motivo di ricorso che cumuli indiscriminatamente violazioni di legge e vizi motivazionali, senza separare i profili e senza confrontarsi con la ratio decidendi, è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
  • La mera riproposizione in cassazione di una richiesta di rivalutazione del merito integra un uso improprio del giudizio di legittimità e può esporre il ricorrente anche a condanna per abuso del processo ex art. 96, comma 3, c.p.c.
  • Le spese seguono la soccombenza e, in caso di ricorso inammissibile e temerario, il giudice può disporre sia la condanna alle spese sia una sanzione equitativa ulteriore in favore della controparte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandatoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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