Cassazione Penale, Sentenza n. 41931/2023 del 16/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 16/02/2023 del Tribunale di Sorveglianza di Roma che aveva rigettato il reclamo ex art. 69-bis, comma 3, legge 26/7/1975, n. 354 avverso il provvedimento del 6/10/2022 del Magistrato di Sorveglianza di Viterbo. Bello contestava inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 54 Ord. pen. e vizio di motivazione, sostenendo di aver dimostrato effettiva partecipazione all'opera di rieducazione e che il Tribunale non avrebbe potuto basare il rigetto su un fatto (reato di spaccio del 28/03/2019) riferibile a periodo esterno ai semestri valutati.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretto il principio secondo cui per la concessione della liberazione anticipata ex art. 54 Ord. pen. è necessaria una partecipazione concreta e attiva al trattamento rieducativo, non una condotta meramente passiva. Pur operando una valutazione frazionata per semestri, la Corte ha condiviso che una grave violazione (qui: reato di spaccio commesso il 28/03/2019) può riflettersi negativamente anche sulla valutazione di altri semestri quando dimostri l'inefficacia dell'opera rieducativa. Ha inoltre precisato che l'ultimo periodo indicato (fino al 23/03/2022) non era stato esaminato perché non era stata proposta istanza per quel periodo. Infine, ha condannato il ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Il beneficio richiede una partecipazione attiva e concreta al trattamento rieducativo; non è sufficiente una condotta passiva e il manifestarsi di gravi trasgressioni può escludere la regolarità della condotta richiesta.
art. 69-bis, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354
Norma procedurale invocata per il reclamo avverso i provvedimenti del Magistrato di Sorveglianza; utilizzata come titolo per il rimedio esperito dal ricorrente.
Fondamento per la condanna alle spese processuali e per l'ordine di versamento alla Cassa delle ammende, nei casi di ricorso inammissibile.
Corte cost. n. 186/2000 (giurisprudenza richiamata)
Richiamata in relazione al giudizio sulle spese e sulla determinazione della somma da versare, in assenza di elementi che escludano colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Per ottenere la liberazione anticipata ex art. 54 Ord. pen. occorre dimostrare una partecipazione concreta e attiva al trattamento rieducativo (comportamenti positivi, rispetto delle regole, collaborazione con gli operatori).
- La valutazione del comportamento è frazionata per semestri, ma una violazione grave commessa in un momento diverso può influire negativamente sulla valutazione anche di altri semestri se dimostra l'inefficacia dell'opera rieducativa.
- La mera assenza di sanzioni disciplinari non esaurisce la valutazione: si considera ogni elemento che denoti scarsa adesione alle regole o mancanza di impegno rieducativo.
- Se non è stata proposta istanza per un determinato periodo, quel periodo non viene esaminato e può essere oggetto di separata richiesta.
- In sede di impugnazione è necessario contestare profili di diritto o di motivazione concreti e dimostrare l'errore del giudice; ricorsi generici o privi di argomentazione sufficiente possono essere dichiarati inammissibili.
- La documentazione probatoria (attestazioni di partecipazione a programmi, pareri degli operatori, assenza di comportamenti trasgressivi) è essenziale per sostenere la richiesta di beneficio.
- Comportamenti postumi al semestre valutato possono essere rilevanti se mostrano una costante insofferenza alle regole; è quindi utile fornire un quadro cronologico completo e coerente della condotta.
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