Cassazione Penale, Ordinanza n. 08454/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice sorveglianza)
La controversia
Il condannato ricorre contro l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha revocato l'affidamento in prova al servizio sociale. La revoca è stata fondata su più violazioni delle prescrizioni: dopo una diffida notificata il 4 luglio 2024, per una prima uscita dall'abitazione del 30 giugno 2024 fuori dal contesto lavorativo e in violazione delle prescrizioni orarie, il 5 luglio 2024 il condannato è stato nuovamente trovato sulla pubblica via in violazione degli orari imposti e in possesso di alcune dosi di cocaina. Il Tribunale ha inoltre considerato l'interruzione, per cause a lui riconducibili, di tutti i percorsi svolti presso il Ser.D. Il ricorso non si confronta con questa motivazione e censura in sostanza la revoca e la decorrenza della stessa.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ritiene che il ricorrente non abbia replicato specificamente alla motivazione del provvedimento impugnato, che aveva evidenziato condotte ripetute e incompatibili con la prosecuzione della prova. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova è revocata qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova
La revoca dell'affidamento in prova presuppone una verifica della compatibilità del comportamento del condannato con la prosecuzione del percorso di risocializzazione; le violazioni delle prescrizioni possono legittimare la revoca in quanto incidono sulla prognosi favorevole originaria.
ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»
Il giudice può escludere la sanzione pecuniaria solo se emergano elementi idonei a dimostrare che l'inammissibilità non è dipesa da colpa della parte ricorrente.
Massime di principio
- La revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale è legittima quando il comportamento del condannato, per violazioni della legge o delle prescrizioni, appaia incompatibile con la prosecuzione della misura e venga meno la prognosi favorevole di risocializzazione.
- Ai fini della revoca, il giudice deve valorizzare non solo il singolo episodio violativo, ma anche la condotta complessiva tenuta durante il periodo di prova e l'incidenza concreta delle prescrizioni violate sulla finalità trattamentale.
- Nel giudizio di legittimità, il ricorso è inammissibile quando non si confronta specificamente con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata e non censura in modo puntuale gli elementi fattuali posti a fondamento della decisione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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