Cassazione Civile, Ordinanza n. 39128/2021 del 09/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di un compenso di euro 3.660,00 relativo alla redazione di una perizia medica specialistica. La destinataria dell'ingiunzione proponeva opposizione sostenendo, in sostanza, di non avere conferito personalmente l'incarico al professionista, perché il rapporto sarebbe stato gestito dal marito e il debito di parcella sarebbe quindi imputabile a quest'ultimo. Il giudice di pace rigettava l'opposizione; in appello il tribunale riformava solo la condanna ex art. 96 c.p.c., confermando nel resto la debenza del compenso. Nel ricorso per cassazione la parte soccombente articolava cinque motivi: 1) violazione delle regole sul mandato professionale, assumendo che il conferimento dell'incarico fosse stato attribuito erroneamente alla ricorrente e non al marito; 2) violazione dei principi sull'onere della prova, per avere il giudice di merito desunto senza adeguata prova la riferibilità dell'incarico alla ricorrente; 3) violazione dell'art. 83 c.p.c., per la pretesa nullità della procura alle liti in quanto il professionista opposto risultava iscritto all'AIRE e residente all'estero; 4) censura sulla ritenuta idoneità della parcella munita del visto di congruità del Consiglio dell'Ordine a fondare il decreto ingiuntivo; 5) censura sulle spese, perché a fronte dell'accoglimento parziale dell'appello il tribunale avrebbe dovuto compensarle integralmente e non solo per un quinto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi mirassero a una rivalutazione del fatto, preclusa in cassazione, poiché il tribunale aveva motivatamente accertato una partecipazione attiva della ricorrente nella conclusione e nello svolgimento del rapporto professionale. Il terzo motivo è stato reputato inammissibile perché la residenza all'estero del professionista non prova da sola che la procura alle liti sia stata sottoscritta all'estero, e la ricorrente non aveva indicato specifiche allegazioni o prove contrarie. Il quarto motivo è stato ritenuto privo di rilievo, poiché nel giudizio di opposizione il creditore opposto, quale attore sostanziale, deve provare an e quantum della pretesa, sicché la questione della sola idoneità monitoria della parcella vistata perde centralità una volta introdotta la piena cognizione. Il quinto motivo è stato respinto perché la parziale riforma della decisione di primo grado, limitata alla revoca della condanna per lite temeraria, e il rigetto nel resto, giustificavano la compensazione solo parziale delle spese; il tribunale aveva comunque regolato le spese in coerenza con la soccombenza prevalente. Nulla è stato disposto per le spese del giudizio di legittimità, non essendosi costituito l'intimato, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La condanna per lite temeraria era stata disposta in primo grado ed è stata riformata dal tribunale; la Cassazione richiama la vicenda solo per descrivere l'esito parziale dell'appello.
La dedotta nullità della procura è stata esclusa perché la sola residenza all'estero del soggetto che rilascia la procura non dimostra che il mandato sia stato conferito fuori dal territorio nazionale.
La parcella con visto di congruità può essere idonea, in linea generale, a fondare la domanda monitoria; tuttavia nel giudizio di opposizione opera la piena cognizione e il creditore deve provare nel merito an e quantum della pretesa.
La decisione è stata adottata in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Ricorrendo i presupposti processuali, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio o un riesame del fatto quando il giudice di merito abbia espresso un accertamento motivato e logicamente coerente.
- La parte che deduce la nullità della procura alle liti per asserito conferimento all'estero deve offrire elementi specifici idonei a superare la presunzione di rilascio in Italia, non essendo sufficiente la mera residenza estera del soggetto assistito.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto assume il ruolo di attore sostanziale e deve provare l'esistenza del rapporto e l'ammontare del credito, sicché la sola idoneità monitoria della parcella rileva soprattutto nella fase dell'ingiunzione.
- In tema di spese di lite, la riforma solo parziale della sentenza impugnata può giustificare una compensazione solo parziale, restando la regolazione delle spese ancorata alla soccombenza prevalente complessiva.
- La qualificazione della partecipazione della parte alla conclusione e allo svolgimento del rapporto professionale è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti consentiti dal sindacato di legittimità.
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