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Sentenza

Sentenza n. 489/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500325

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: decreto di ricostruzione della carriera del 21 giugno 2022 e successivo decreto di inquadramento del 29 gennaio 2024, adottati in attuazione della sentenza civile n. 542/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Palmi – Sezione Lavoro n. 542/2021, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla medesima progressione economica e giuridica dei docenti di ruolo in relazione al servizio pre-ruolo prestato, condannando il Ministero alla ricostruzione della carriera e al pagamento delle differenze retributive, con interessi, rivalutazione e contribuzione previdenziale. L’Amministrazione, con il decreto di ricostruzione della carriera, aveva riconosciuto l’anzianità di dieci anni, due mesi e ventisette giorni soltanto dal 1° settembre 2015, data di conferma in ruolo, anziché dal 1° settembre 2014, data di immissione in ruolo, sottraendo in sostanza il servizio dell’anno scolastico 2013/2014. Il decreto richiamava l’art. 1, comma 1, lettera b), del d.P.R. 122/2013, ritenendo tale periodo non utile alla maturazione delle posizioni stipendiali. La ricorrente ha dedotto la violazione e l’elusione del giudicato civile, sostenendo che l’Amministrazione non potesse opporre, nella fase esecutiva, eccezioni e impedimenti che avrebbe dovuto far valere nel giudizio civile di merito o mediante impugnazione della sentenza. Il Collegio ha inoltre esaminato d’ufficio la possibile inammissibilità per mancata richiesta espressa di declaratoria di nullità degli atti amministrativi adottati in esecuzione del giudicato.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha ritenuto superabile il rilievo di possibile inammissibilità, poiché la domanda di declaratoria di nullità degli atti adottati in violazione del giudicato era implicitamente ricompresa nel complessivo contenuto del ricorso e poteva essere riqualificata dal giudice ai sensi dell’art. 32 c.p.a. Nel merito, il TAR ha rilevato che, nell’ottemperanza a un giudicato civile, il giudice amministrativo svolge una funzione meramente esecutiva e non può integrare, modificare o limitare il comando del giudice ordinario. L’Amministrazione era quindi vincolata al riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo indicato nella sentenza civile, compreso il periodo dell’anno scolastico 2013/2014 riconosciuto come utile alla progressione economica e giuridica. Non poteva applicare, in sede di esecuzione, l’art. 1, comma 1, lettera b), del d.P.R. 122/2013 per sottrarre tale periodo, trattandosi di una circostanza che avrebbe dovuto essere dedotta nel giudizio civile o in sede di impugnazione. Sono stati pertanto dichiarati nulli, nei limiti dell’interesse della ricorrente, il decreto di ricostruzione della carriera del 21 giugno 2022 e il decreto di inquadramento del 29 gennaio 2024. Il Ministero e l’INPS sono stati ordinati, per quanto di rispettiva competenza, a dare piena esecuzione al giudicato entro sessanta giorni, procedendo alla ricostruzione della carriera e al riconoscimento delle differenze retributive, di TFR e previdenziali. È stato nominato, per l’eventuale perdurante inottemperanza, un Commissario ad acta, individuato nel Prefetto di Roma, con un ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese sono state poste a carico del Ministero, mentre sono state compensate nei confronti dell’INPS.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l’esecuzione del giudicato civile nei confronti delle amministrazioni intimate.

  • art. 32 c.p.a.

    Consente al giudice di interpretare e riqualificare la domanda; sulla base del complessivo tenore del ricorso, la domanda di declaratoria di nullità degli atti elusivi è stata ritenuta implicitamente proposta.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di rilevare d’ufficio il possibile profilo di inammissibilità e di assegnare alle parti un termine per memorie.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato civile vincola le parti e non può essere limitato o alterato dal giudice dell’ottemperanza o dall’amministrazione nella fase esecutiva.

  • art. 1, comma 1, lettera b), d.P.R. 122/2013

    La disposizione non poteva essere applicata dall’Amministrazione in sede di esecuzione per sottrarre il periodo di servizio già riconosciuto come utile dal giudicato civile.

Massime di principio

  • Nell’ottemperanza a un giudicato civile, il giudice amministrativo svolge una funzione essenzialmente esecutiva e non può integrare, modificare o limitare il comando contenuto nella sentenza passata in giudicato.
  • L’amministrazione non può opporre, nella fase di esecuzione del giudicato civile, eccezioni o impedimenti che avrebbe potuto e dovuto dedurre nel giudizio di merito o mediante impugnazione della sentenza.
  • Un atto amministrativo adottato in esecuzione di un giudicato è nullo, per violazione o elusione del giudicato, nella parte in cui disconosce o limita il contenuto precettivo della pronuncia giudiziale.
  • La domanda di declaratoria di nullità degli atti elusivi può ritenersi implicitamente proposta quando il ricorso per ottemperanza individua tali atti e chiede le misure necessarie per la piena attuazione del giudicato; la mancata formulazione espressa può costituire una mera omissione lessicale, suscettibile di riqualificazione ai sensi dell’art. 32 c.p.a.
  • La mancata disponibilità di fondi di bilancio o di cassa non costituisce un legittimo impedimento all’esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento, dovendo l’amministrazione o il commissario ad acta adottare le iniziative necessarie per reperire e liquidare le somme dovute.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaNullità del provvedimentoEffetto conformativo e riedizione del potere

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