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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18414/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per l'imputazione di partecipazione all'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra (territorio Provincia di Trapani). Il ricorso per Cassazione articolava tre motivi: 1) vizi di motivazione ai sensi dell'art.606 lett. e) c.p.p. (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità) con riferimento all'art.273, commi 1 e 1-bis; 2) criticà motivazionale relativa alla sussistenza delle esigenze cautelari (art.274 c.p.p.); 3) criticità sulla scelta della misura più grave (art.275 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere manifestamente infondato (art.606 comma 3 c.p.p.). Motivazione essenziale: il primo motivo era una mera riesamina del materiale probatorio e proponeva una diversa valutazione di merito non consentita in sede di legittimità; non risultano manifeste illogicità nella motivazione dei giudici di merito, che hanno correttamente interpretato le intercettazioni e ritenuto l'inquadramento dell'imputato come figura interna e di "quadro" nell'associazione, con elementi indizianti significativi (conversazioni intercettate, forniture di mezzi "puliti", pagamenti e interventi per debiti). Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha richiamato il criterio speciale previsto dall'art.275 c.p.p. per i delitti connotati da criminalità mafiosa (art.51, comma 3-bis), che determina una presunzione a favore della custodia cautelare a meno che non emergano elementi chiari che rendano sufficienti misure meno afflittive. Per tali motivi il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, ed è stata disposta la trasmissione della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di cui all'art.94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art.606 c.p.p. (lett. e) e comma 3)

    art.606 comma 3 c.p.p.; art.606 lett. e) c.p.p.

    La Corte applica la regola che in Cassazione i motivi che si risolvono in una critica del merito (riesame dei fatti o richiesta di diversa valutazione probatoria) sono inammissibili; è ammessa solo la denuncia di violazione di norme o della manifesta illogicità della motivazione entro i limiti della funzione nomofilattica.

  • art.273, commi 1 e 1-bis c.p.p.

    menzionati nel primo motivo del ricorso

    Il ricorrente li richiamava come profili di vizi motivazionali; la Corte non ha ritenuto dimostrata l'assenza o l'illogicità rispetto alla ricostruzione fattuale sostenuta dai giudici di merito.

  • art.274 c.p.p.

    Richiamato nel ricorso in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che la valutazione delle esigenze cautelari sia stata compiuta correttamente dai giudici di merito e ricondotta al quadro indiziario.

  • art.275 c.p.p.

    comma 3 (richiamato e parzialmente citato nel provvedimento)

    La Corte ricorda che per i reati indicati nell'art.51, comma 3-bis, l'art.275, comma 3, introduce un "giudizio semplificato": la custodia cautelare in carcere è applicata quando sussistono gravi indizi, salvo elementi concreti e chiari che dimostrino la possibilità di misure meno afflittive.

  • art.51, comma 3-bis (cod. proc. pen.)

    Individua il "catalogo" di reati (tra cui quelli di matrice mafiosa) per i quali opera il criterio di cui all'art.275; la gravosità e perduranza della partecipazione mafiosa giustificano, in assenza di elementi contrari, la custodia cautelare.

  • art.616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e previsto il pagamento alla cassa delle ammende ai sensi di questa norma.

  • art.94, commi 1-bis e 1-ter disp. att. c.p.p.

    Disposizioni attinenti alla annotazione nella cartella personale del detenuto; la Corte ha ordinato la trasmissione della sentenza al direttore dell'istituto per gli adempimenti previsti.

Massime di principio

  • La Cassazione non è sede per riesaminare i fatti o proporre una diversa valutazione probatoria: i motivi che si risolvono in una critica di merito sono inammissibili.
  • Per i reati di matrice mafiosa si applica un criterio favorevole all'applicazione della custodia cautelare (art.275 c.p.p. comma 3 collegato all'art.51, comma 3-bis): per ottenere misure meno afflittive occorre produrre elementi concreti e chiari che dimostrino la loro adeguatezza.
  • L'interpretazione di conversazioni intercettate, anche se criptiche, è valutazione di fatto propria del giudice di merito e difficilmente sovvertibile in Cassazione se logica e coerente con le massime di esperienza.
  • La "doppia conforme" (valutazione analoga di GIP e Tribunale del riesame) rende più difficoltoso il successo di impugnazioni in Cassazione fondate su ricostruzioni alternative del materiale probatorio.
  • Un ricorso per Cassazione manifestamente infondato può comportare condanne alle spese e sanzioni (cassa delle ammende); è quindi importante circostanziare e qualificare giuridicamente le censure, evitando pure censure di merito.

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