Sentenza del 18/07/2019 n. 19336 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2005-2009, sostenendo principalmente che i terreni edificabili fossero pertinenze della casa, essendo stabilmente destinati a giardino e orto. Ha inoltre contestato la determinazione del valore venale delle aree, l'applicazione di sanzioni e interessi, la mancata esenzione di una particella destinata ad abitazione principale, una presunta doppia imposizione e l'omessa pronuncia della CTR su alcune particelle.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, stabilendo che la mancata indicazione del vincolo pertinenziale nella dichiarazione ICI impediva al contribuente di farlo valere per la prima volta in giudizio, indipendentemente dall'effettiva configurabilità della pertinenza ai sensi dell'art. 817 c.c. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo necessario verificare nuovamente se il valore venale dei terreni fosse stato determinato correttamente secondo i criteri dell'art. 5 del D.Lgs. n. 504 del 1992, anche alla luce delle perizie del contribuente e di una precedente vendita comparabile effettuata dal Comune. È stato accolto anche il sesto motivo, poiché la CTR non aveva esaminato tutte le particelle oggetto degli accertamenti. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.
La pertinenzialità richiede una destinazione stabile, effettiva e concreta del bene accessorio al servizio o ornamento del bene principale. Tuttavia, nel caso concreto, la Corte ha ritenuto assorbente la mancata dichiarazione del vincolo ai fini ICI.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a)
Il regime di esenzione o di esclusione ICI per le aree pertinenziali costituisce una deroga alla regola generale dell'imposizione dei fabbricati e delle aree edificabili. Il contribuente deve comunicare nella dichiarazione iniziale o in una dichiarazione di variazione l'esistenza della pertinenza e la volontà di avvalersi del relativo regime.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5
La base imponibile delle aree edificabili deve essere determinata in relazione al valore venale in comune commercio, considerando gli elementi rilevanti per stimare concretamente il valore di mercato. Il giudice deve confrontare la stima comunale con le perizie di parte e con eventuali compravendite comparabili.
D.L. n. 93 del 2008, convertito nella L. n. 126 del 2008
La normativa prevedeva l'esenzione ICI per l'abitazione principale nei presupposti stabiliti dalla legge. La relativa doglianza del contribuente non è stata esaminata nel merito, essendo stata dichiarata assorbita.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, del codice di procedura civile
La disposizione disciplina i motivi di ricorso per cassazione relativi, tra l'altro, alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto e ai vizi processuali.
Massime di principio
- Chi intende far valere un'area come pertinenza ai fini ICI deve indicare tempestivamente il vincolo nella dichiarazione ICI o in una dichiarazione di variazione; in mancanza, non può normalmente dedurre la pertinenzialità per la prima volta durante il contenzioso.
- La mera vicinanza fisica, l'utilizzo come giardino o orto e l'assenza di edificazione non sono necessariamente sufficienti a dimostrare la pertinenzialità: occorre una destinazione stabile, concreta e documentabile, oltre al rispetto degli adempimenti dichiarativi.
- Per i terreni edificabili, il valore imponibile deve riflettere il valore venale effettivo e non può essere fondato automaticamente su una stima astratta o sull'ipotetico valore derivante dalla trasformazione edilizia.
- Compravendite di terreni omogenei e vicini, soprattutto se effettuate dallo stesso Comune, possono costituire elementi comparativi rilevanti per contestare la base imponibile.
- Il giudice tributario deve esaminare tutte le particelle e tutte le questioni devolute al suo esame; l'omessa pronuncia su una parte degli immobili oggetto dell'accertamento può comportare la cassazione della sentenza con rinvio.
- Quando la cassazione rinvia la causa per riesaminare la base imponibile, le questioni dipendenti da tale presupposto, come sanzioni, interessi o esenzioni, possono essere dichiarate assorbite e devono essere riproposte davanti al giudice di rinvio.
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