Cassazione Penale, Sentenza n. 28556/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello del 29/02/2024 che confermava la condanna per concorso in tentata rapina. Buciuman contestava la mancata proporzionalità della pena sostenendo che la sanzione era sproporzionata rispetto ai fatti e alle sue condizioni personali e sociali. Pruna deduceva, con più motivi riassunti, violazioni dell'art. 606 cod.proc.pen. (in particolare lett. e) riguardo l'entità della pena) e l'illogicità della motivazione circa la mancata concessione delle pene sostitutive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente inammissibili. Ha ritenuto che la determinazione della pena rientri nella discrezionalità del giudice di merito e che la Corte d'appello avesse fornito adeguata motivazione per il lieve scostamento dalla sanzione minima, richiamando i criteri dell'art. 133 c.p. Quanto alla richiesta di sostituzione delle pene, la Corte d'appello ha motivato negativamente la prognosi di osservanza in ragione della pluralità di condanne precedenti e della sussistenza di misure cautelari per reati analoghi, collegando correttamente tale prognosi agli elementi di personalità del soggetto. Perciò i ricorsi sono dichiarati inammissibili e i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 cod.proc.pen. (lett. e)
Richiamato come ipotesi di vizio di motivazione nella cassazione: la Corte ha ritenuto la censura sul quantum della pena manifestamente infondata perché riguarda discrezionalità del giudice di merito.
Principi generali della pena (fini della pena): utilizzato per ricordare i criteri cui il giudice di merito deve attenersi nella graduazione della pena.
Criteri per la determinazione della pena e per la motivazione: la Corte ha ritenuto sufficiente il richiamo e la corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 133; espressioni generiche come "pena congrua" possono essere adeguate salvo che la pena sia di molto superiore alla media edittale.
art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689 (come riformato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150)
Il rinvio all'art. 133 contenuto dall'art. 58 va interpretato insieme all'art. 59 della stessa legge: la Corte ha applicato tale lettura combinata per motivare la negazione delle pene sostitutive.
art. 59 legge 24 novembre 1981, n. 689
Disciplina delle pene alternative e criteri per la loro concessione: utilizzata in combinato disposto con l'art. 58 per valutare la sussistenza di una prognosi negativa e giustificare il rifiuto delle sostitutive.
Norma che consente alla Cassazione, a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso, di condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e di una somma in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha comminato euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
Giurisprudenza di riferimento (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017)
Richiamate per affermare il principio che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che la motivazione può essere sintetica salvo casi di pena molto più elevata della media.
Massime di principio
- La determinazione del quantum della pena appartiene alla discrezionalità del giudice di merito: la Cassazione non rivede la congruità della pena se la motivazione dell'organo di merito rispetta i criteri dell'art. 133 c.p.
- Una motivazione sintetica (es. uso di espressioni come "pena congrua" o "congruo aumento") può essere sufficiente, salvo che la pena sia di gran lunga superiore alla misura media dell'ematologica edittale, caso in cui occorre spiegazione più dettagliata.
- La negazione delle pene sostitutive può essere giustificata su basi prognostiche se collegata a fatti concreti della personalità dell'imputato (pregressi condanne, misure cautelari in corso, recidiva o analogia di reati).
- Le censure che mirano a una nuova valutazione della congruità della pena sono di norma inammissibili in Cassazione se non evidenziano vizi formali o di motivazione rilevabili in diritto.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso può comportare condanne per spese processuali e il versamento a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutando i profili di colpa del ricorrente.
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