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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28556/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello del 29/02/2024 che confermava la condanna per concorso in tentata rapina. Buciuman contestava la mancata proporzionalità della pena sostenendo che la sanzione era sproporzionata rispetto ai fatti e alle sue condizioni personali e sociali. Pruna deduceva, con più motivi riassunti, violazioni dell'art. 606 cod.proc.pen. (in particolare lett. e) riguardo l'entità della pena) e l'illogicità della motivazione circa la mancata concessione delle pene sostitutive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente inammissibili. Ha ritenuto che la determinazione della pena rientri nella discrezionalità del giudice di merito e che la Corte d'appello avesse fornito adeguata motivazione per il lieve scostamento dalla sanzione minima, richiamando i criteri dell'art. 133 c.p. Quanto alla richiesta di sostituzione delle pene, la Corte d'appello ha motivato negativamente la prognosi di osservanza in ragione della pluralità di condanne precedenti e della sussistenza di misure cautelari per reati analoghi, collegando correttamente tale prognosi agli elementi di personalità del soggetto. Perciò i ricorsi sono dichiarati inammissibili e i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 cod.proc.pen. (lett. e)

    Richiamato come ipotesi di vizio di motivazione nella cassazione: la Corte ha ritenuto la censura sul quantum della pena manifestamente infondata perché riguarda discrezionalità del giudice di merito.

  • art. 132 cod. pen.

    Principi generali della pena (fini della pena): utilizzato per ricordare i criteri cui il giudice di merito deve attenersi nella graduazione della pena.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e per la motivazione: la Corte ha ritenuto sufficiente il richiamo e la corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 133; espressioni generiche come "pena congrua" possono essere adeguate salvo che la pena sia di molto superiore alla media edittale.

  • art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689 (come riformato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150)

    Il rinvio all'art. 133 contenuto dall'art. 58 va interpretato insieme all'art. 59 della stessa legge: la Corte ha applicato tale lettura combinata per motivare la negazione delle pene sostitutive.

  • art. 59 legge 24 novembre 1981, n. 689

    Disciplina delle pene alternative e criteri per la loro concessione: utilizzata in combinato disposto con l'art. 58 per valutare la sussistenza di una prognosi negativa e giustificare il rifiuto delle sostitutive.

  • art. 616 cod.proc.pen.

    Norma che consente alla Cassazione, a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso, di condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e di una somma in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha comminato euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.

  • Giurisprudenza di riferimento (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017)

    Richiamate per affermare il principio che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che la motivazione può essere sintetica salvo casi di pena molto più elevata della media.

Massime di principio

  • La determinazione del quantum della pena appartiene alla discrezionalità del giudice di merito: la Cassazione non rivede la congruità della pena se la motivazione dell'organo di merito rispetta i criteri dell'art. 133 c.p.
  • Una motivazione sintetica (es. uso di espressioni come "pena congrua" o "congruo aumento") può essere sufficiente, salvo che la pena sia di gran lunga superiore alla misura media dell'ematologica edittale, caso in cui occorre spiegazione più dettagliata.
  • La negazione delle pene sostitutive può essere giustificata su basi prognostiche se collegata a fatti concreti della personalità dell'imputato (pregressi condanne, misure cautelari in corso, recidiva o analogia di reati).
  • Le censure che mirano a una nuova valutazione della congruità della pena sono di norma inammissibili in Cassazione se non evidenziano vizi formali o di motivazione rilevabili in diritto.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso può comportare condanne per spese processuali e il versamento a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutando i profili di colpa del ricorrente.

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