Cassazione Penale, Sentenza n. 33568/2026 del 15/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente, funzionario di una Provincia incaricato anche dei procedimenti amministrativi relativi alle autorizzazioni per trasporti eccezionali, era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 598 c.p., dopo che il procedimento per lesioni colpose era divenuto improcedibile per remissione della querela. La vicenda traeva origine dal crollo di un cavalcavia, già ammalorato, verificatosi durante il transito di un trasporto eccezionale e dal quale erano derivati la morte di una persona e il ferimento di altre. La Corte d'appello aveva confermato la responsabilità dell'imputato, riducendo la pena a un anno e otto mesi di reclusione; il precedente ricorso ordinario per cassazione era stato dichiarato inammissibile con sentenza della Quarta Sezione penale. Con ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p., il ricorrente ha dedotto un asserito errore di fatto nella sentenza di legittimità. Secondo la difesa, la Corte avrebbe erroneamente ritenuto che quattro trasporti eccezionali, effettuati nei giorni immediatamente precedenti o nello stesso giorno del crollo, fossero stati eseguiti dalla ditta collegata al trasporto fatale e autorizzati dal ricorrente, mentre quei trasporti sarebbero stati eseguiti da altra impresa, i cui itinerari non comprendevano il cavalcavia. La difesa ha inoltre sostenuto che il trasporto fatale era stato autorizzato da altra Provincia e che l'unica autorizzazione rilasciata dal ricorrente in passato riguardava un'impresa che non transitava sul cavalcavia. Da tali premesse il ricorrente ha dedotto che la precedente sentenza di cassazione avrebbe travisato un dato istruttorio decisivo e avrebbe dovuto esaminare diversamente il ricorso ordinario, anche ai fini della prescrizione del reato residuo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario, riunendo preliminarmente due iscrizioni dello stesso ricorso nel Registro generale. Ha ritenuto che l'art. 625-bis c.p.p. consenta di correggere soltanto errori materiali o veri errori percettivi riguardanti atti interni al giudizio di legittimità, non errori di valutazione, travisamenti della prova o vizi di ragionamento. Nel caso concreto, la sentenza precedente aveva correttamente riportato il contenuto della decisione della Corte d'appello: quest'ultima aveva escluso la rilevanza dei trasporti effettuati dall'impresa diversa, ma aveva fondato la responsabilità sulle autorizzazioni rilasciate alla ditta collegata al trasporto fatale. La doglianza mirava quindi a contestare la ricostruzione probatoria e causale compiuta nei gradi di merito e già valutata dalla Corte di cassazione, non una svista percettiva della sentenza impugnata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; non è stata applicata alcuna somma in favore della Cassa delle ammende, non essendo ravvisabile un'evidente colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
errore materiale o di fatto
Il ricorso straordinario contro le decisioni della Corte di cassazione è ammesso in favore del condannato solo per errori materiali o percettivi interni al giudizio di legittimità; la disposizione è soggetta a interpretazione restrittiva e non consente di riesaminare valutazioni probatorie o giuridiche.
La sentenza riferisce che l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato previsto da tale disposizione.
Il procedimento per il reato di lesioni colpose è stato dichiarato improcedibile per intervenuta remissione della querela.
La sentenza menziona la pena originariamente commisurata anche con riferimento alle fattispecie previste da tale disposizione.
La sentenza menziona la pena originariamente commisurata anche con riferimento alle fattispecie previste da tale disposizione.
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto contro una decisione della Corte di cassazione è ammissibile soltanto quando la decisione sia fondata su una svista o un equivoco percettivo relativo al contenuto effettivo di un atto interno al giudizio di legittimità, non quando si deduca un errore di valutazione, di interpretazione o di ragionamento.
- L'errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. deve essere decisivo, nel senso che, senza l'errore, sarebbe stata adottata una decisione incontrovertibilmente diversa.
- Non integra errore di fatto deducibile con ricorso straordinario la contestazione della ricostruzione probatoria o della catena causale operata dai giudici di merito e condivisa dalla Corte di cassazione; tali doglianze devono essere proposte, nei limiti consentiti, mediante le impugnazioni ordinarie.
- Quando la precedente sentenza di cassazione riproduce correttamente il contenuto della decisione di merito, non sussiste errore percettivo anche se il ricorrente ritiene inesatta la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito o dalla Corte di legittimità.
- Il ricorso straordinario non può essere utilizzato per riaprire il giudizio di legittimità o per ottenere una nuova valutazione di questioni già esaminate e definitivamente decise dalla Corte di cassazione.
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