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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12467/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Al contribuente era stato notificato un preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati per euro 12.747,62, fondato su sei cartelle relative ad annualità d'imposta 2008-2011 che si assumevano notificate tra il 2013 e il 2014. In primo grado la CTP aveva ritenuto, tra l'altro, che non potessero essere dedotti vizi delle cartelle ormai definitive perché non tempestivamente impugnate, e la CTR aveva rigettato l'appello del contribuente. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c. e motivazione apparente, sostenendo che la CTR avrebbe deciso su una questione non devoluta, affermando in modo astratto che, se le cartelle sono regolarmente notificate, non si può impugnare il preavviso; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 57 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la doglianza sulla nullità di due notifiche non era nuova, ma era stata solo meglio specificata in appello alla luce della documentazione prodotta dall'agente della riscossione, e che comunque il giudice avrebbe dovuto esaminare il vizio della notificazione senza dichiararlo inammissibile come nuova domanda o eccezione.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della CTR non fosse apparente né ultra petita, perché la decisione era fondata sulla qualificazione della doglianza già introdotta in primo grado come contestazione della mancata/notificata regolarità degli atti presupposti e sulla conseguente necessità di tempestiva impugnazione delle cartelle. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la censura relativa alla nullità delle notifiche di due cartelle, anche se specificata in appello in ragione della documentazione prodotta dalla controparte, non costituiva domanda nuova ai sensi dell'art. 57 d.lgs. n. 546/1992: il giudice regionale avrebbe dovuto esaminare nel merito la regolarità dell'intero procedimento notificatorio, perché nella contestazione della mancata notifica era già ricompresa la deduzione dei vizi delle modalità di notificazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per dedurre violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha escluso la violazione perché la decisione della CTR restava entro il perimetro della contestazione proposta.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Usato come veicolo del vizio processuale dedotto in cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Richiamato nel passaggio sulle Sezioni Unite per delimitare il sindacato sulla motivazione al minimo costituzionale.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la riformulazione del vizio di motivazione.

  • art. 57, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    "Nel giudizio di appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio"

    La Corte ha chiarito che la specificazione di vizi della notificazione di cartelle già contestate in primo grado non integra domanda nuova né eccezione nuova in senso proprio.

  • art. 24 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per affermare che non era necessaria un'integrazione formale dei motivi quando la censura sulla mancata notifica ricomprendeva già i vizi del procedimento notificatorio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato quanto al rito camerale di trattazione.

  • art. 385, terzo comma, seconda parte, c.p.c.

    Richiamato per la regolazione delle spese in sede di rinvio.

  • art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato insieme all'art. 385 c.p.c. per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità in materia tributaria.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato in fatto per descrivere una delle modalità di notificazione contestate.

Massime di principio

  • In materia tributaria, la censura con cui il contribuente deduce la mancata notifica della cartella può comprendere anche i vizi specifici del procedimento notificatorio; non è necessaria una formulazione separata e autonoma di ogni singolo vizio, se la doglianza originaria già investe la regolarità della notifica.
  • La specificazione, in appello, delle modalità attraverso cui si assume viziata la notificazione non integra domanda nuova quando si inserisce nella stessa contestazione già proposta in primo grado, soprattutto se resa più precisa dalla documentazione prodotta dalla controparte.
  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione è denunciabile solo nei casi di anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non basta lamentare insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
  • Non sussiste violazione dell'art. 112 c.p.c. quando il giudice si pronuncia sulle conseguenze processuali logicamente connesse alla domanda proposta, senza ampliare il thema decidendum oltre l'oggetto della controversia.
  • Quando viene impugnato un atto consequenziale a cartelle presupposte, il giudice deve verificare la regolarità del procedimento notificatorio degli atti prodromici se la loro mancata o invalida notifica è stata dedotta, senza limitarsi a dichiarare inammissibile la doglianza come nuova se essa costituisce mera precisazione di una contestazione già introdotta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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