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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33710/2024 del 05/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione per presunta violazione dell'art. 292 c.1 cod. proc. pen. per assenza di un autonomo e specifico vaglio del GIP competente (rinnovazione della misura ex art. 27), nonché per carenza di motivazione circa la singola posizione cautelare del ricorrente e l'effettiva insussistenza di elementi concreti idonei a giustificare la custodia in carcere rispetto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. In sostanza il ricorrente censurava la motivazione per relationem e la mancata indicazione di elementi concreti comprovanti il pericolo di reiterazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la motivazione per relationem del GIP di Busto Arsizio e del Tribunale del riesame, richiamando consolidata giurisprudenza secondo cui la motivazione per relationem è ammessa quando il provvedimento richiamato è congruo, noto o ostensibile e la decisione successiva dimostra di aver preso cognizione e condiviso il contenuto sostanziale del provvedimento richiamato. La Corte ha inoltre ritenuto adeguatamente motivate sia la sussistenza dei gravi indizi (lettura incrociata delle immagini di videosorveglianza e dei dati GPS) sia le esigenze cautelari (professionalità e pianificazione dei furti, pervicacia nonostante telecamere e tracciamento, assenza di stabile attività lecita, numerosi precedenti specifici), con conseguente fondatezza della scelta della custodia cautelare in carcere come unica misura idonea rispetto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e l'invio di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti.

Norme richiamate

  • art. 27 cod. proc. pen.

    Il giudice competente, in rinnovazione della misura dopo dichiarazione di incompetenza, deve decidere autonomamente entro venti giorni ma può motivare per relationem rispetto all'ordinanza del giudice incompetente quando la contestazione non sia mutata; la motivazione per relationem è valida se congrua e permette il controllo dell'iter logico-giuridico.

  • art. 292, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che impone al giudice di compiere un autonomo vaglio in ordine ai gravi indizi; la Corte ha precisato che tale obbligo è compatibile con il rinvio motivazionale per relationem purché la decisione richiamante mostri di avere preso conoscenza e condiviso le ragioni del provvedimento originario e consenta il controllo.

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    Determinazione della fattispecie di impugnazione in cassazione per violazione di legge; la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso basato su questa lett. in quanto la valutazione normativa è stata ritenuta corretta.

  • art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271

    Regola procedurale che limita la esposizione dei motivi nel ricorso in cassazione: il ricorrente ha esposto i motivi nei limiti richiesti dalla norma.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione riguardante gli adempimenti a carico del direttore dell'istituto penitenziario; la Corte ha disposto l'invio di copia del provvedimento al direttore perché esegua gli adempimenti previsti.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem è ammissibile in rinnovazione della misura cautelare dopo dichiarazione di incompetenza: è valida se il provvedimento richiamato è congruo, noto/ostensibile e la decisione successiva dimostra di averne condiviso il contenuto sostanziale consentendo il controllo.
  • Il giudice competente deve comunque rendere evidente, anche sinteticamente, di aver effettuato un vaglio autonomo; un'asserita mancanza di autonomia deve essere dimostrata dal ricorrente con indicazione di come tale carenza avrebbe inciso sull'esito.
  • Per giustificare la custodia cautelare in carcere è sufficiente il concreto e attuale pericolo di reiterazione desumibile da elementi fattuali specifici: professionalità nella commissione dei reati, pervicacia nonostante forme di controllo (telecamere, GPS), precedenti specifici e assenza di stabile attività lecita.
  • Gli arresti domiciliari completati dal braccialetto elettronico possono risultare insufficienti quando la misura richiede affidamento sull'autocontrollo dell'indagato e vi siano fatti che dimostrino l'incapacità o la volontà di eludere la misura.
  • Nel sindacato di legittimità il ricorrente deve indicare in modo specifico e non generico quale elemento di fatto o diritto sarebbe stato valutato diversamente e avrebbe prodotto un esito alternativo; contestazioni vaghe sulla mancanza di motivazione sono spesso inammissibili o inefficaci.

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