Cassazione Penale, Sentenza n. 22009/2023 del 22/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso ex art. 625-bis c.p.p. avverso la sentenza della Corte di Cassazione del 10/09/2018 (depositata 26/10/2018) che aveva annullato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Milano limitatamente al trattamento sanzionatorio. Il ricorrente deduceva la nullità della decisione rescindente per omissione di avviso dell'udienza di decisione al suo unico difensore, avv. Attilio Scarcella, dopo la revoca dell'altro difensore (avv. Roberta Minotti), e sosteneva di aver avuto conoscenza della sentenza solo il 9/05/2022 con la notifica dell'atto di rinvio, per cui riteneva di poter proporre il ricorso straordinario entro 180 giorni da quella data. Si chiedeva l'annullamento della sentenza della Cassazione e delle successive pronunce rese in sede di rinvio.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività: la Corte ha ritenuto perentorio il termine di 180 giorni previsto dall'art. 625-bis c.p.p., il quale decorre dalla data di deposito della sentenza di Cassazione (nel caso, 26/10/2018) e non dalla data di effettiva conoscenza del condannato. La Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza secondo cui il momento della conoscenza non incide sulla decorrenza del termine e ha escluso che l'omessa notifica dell'avviso dell'udienza nella fase di legittimità giustifichi lo slittamento del termine. È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; non è stata applicata la sanzione pecuniaria prevista per la particolare natura della questione dedotta.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Rimedio straordinario per errore materiale o di fatto; termine perentorio di 180 giorni per proporre il ricorso, che decorre dalla data di deposito della sentenza impugnata, indipendentemente dalla effettiva conoscenza.
art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come base della nullità assoluta per omissione di avviso dell'udienza; la Corte ha ritenuto che, comunque, il riconoscimento della nullità non estende il termine per il ricorso straordinario che resta perentorio.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per regolare la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di dichiarazione di inammissibilità.
art. 548, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare che non si applica alla comunicazione del deposito delle sentenze di Cassazione fuori termine ai fini della decorrenza dei termini d'impugnazione ordinaria; non è rilevante per il ricorso straordinario ex art. 625-bis.
art. 629-bis cod. proc. pen.
Richiamato come istituto relativo alla rescissione del giudicato per il processo 'in assenza'; citato a titolo comparativo ma non applicato nel caso concreto.
art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 11 del d.lgs. 10/10/2022, n.150)
Richiamato per evidenziare recenti ampliamenti degli strumenti relativi alla restituzione nel termine per proporre impugnazioni; menzionato come riferimento normativo di contesto.
art. 327, primo comma, cod. proc. civ.
"Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza"
Richiami comparativi dal diritto civile per giustificare la ragionevolezza di termini perentori analoghi a tutela della stabilità del giudicato.
art. 391-bis cod. proc. civ.
Parallelo civile: la revocazione per errore di fatto contro decisioni di Cassazione è soggetta a termini perentori (sottolineando analogie tra rimedi civili e penali).
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Citato in relazione alle pronunce di inammissibilità 'de plano' in Cassazione e alla possibilità di proporre il ricorso straordinario; sottolinea che anche in tali casi il termine decorre dal deposito della decisione senza avviso obbligatorio alle parti.
Massime di principio
- Il termine di 180 giorni per il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è perentorio e decorre dalla data di deposito della sentenza impugnata, non dalla data di effettiva conoscenza del condannato.
- L'omessa notifica o l'omesso avviso dell'udienza di Cassazione, pur potendo costituire vizio procedurale o nullità, non proroga automaticamente il termine per proporre il ricorso straordinario; il rimedio deve essere esercitato entro il termine ordinario se si vuole ottenere il riesame.
- Quando la Cassazione annulla con rinvio solo sul trattamento sanzionatorio lasciando consolidato il giudicato sulla responsabilità, il soggetto è considerato 'condannato' ai fini della proponibilità del ricorso straordinario; il termine decorre comunque dalla data di deposito della sentenza di Cassazione.
- Per errori materiali inerenti il procedimento di legittimità la Corte può correggere d'ufficio senza limiti di tempo, ma ciò non incide sulla possibilità di proporre il ricorso straordinario per errore di fatto oltre i termini perentori.
- In situazioni analoghe è consigliabile monitorare tempestivamente l'esito dei ricorsi in Cassazione (accesso ai servizi di cancelleria/pubblicazione) e proporre immediatamente eventuali rimedi straordinari entro il termine previsto, conservando ogni prova di eventuali omissioni di notifica per utilizzi nel merito del ricorso e in altri rimedi processuali.
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