Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27407/2024 del 22/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuenti)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione emesso in materia di imposta di registro, con cui l'amministrazione finanziaria aveva sostanzialmente riqualificato una sequenza negoziale composta da costituzione di una nuova società, conferimento in essa di un ramo aziendale immobiliare e successiva cessione dell'intera partecipazione alla università già utilizzatrice dell'immobile, ritenendo che l'operazione celasse in realtà una cessione di ramo d'azienda. La CTR aveva rigettato gli appelli dei contribuenti. In cassazione i contribuenti hanno proposto tre motivi: 1) violazione o falsa applicazione dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia; 3) violazione degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992 per vizio di motivazione della sentenza. La Procura generale ha concluso per l'accoglimento del primo motivo e l'assorbimento degli altri due. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, qualificandolo come censura di violazione di legge, e ha applicato il principio secondo cui, in tema di imposta di registro, non è consentita la riqualificazione come cessione d'azienda di operazioni strutturate mediante conferimento d'azienda seguito da cessione delle partecipazioni della conferitaria, salvo il caso di ulteriori passaggi idonei a mostrare la volontà di acquisire direttamente l'azienda; inoltre, l'imposta di registro è imposta d'atto e deve aversi riguardo al solo atto presentato alla registrazione, non potendosi far ricorso, in via ordinaria, a elementi extratestuali o ad atti collegati.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri due. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ha deciso nel merito accogliendo gli originari ricorsi dei contribuenti e annullando l'avviso di liquidazione impugnato. Le spese sono state compensate integralmente, in ragione del consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale e degli interventi della Corte costituzionale. È stato escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, poiché la parte soccombente era ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. 131/1986

    La tassazione ai fini dell'imposta di registro va effettuata in base all'intrinseca natura e agli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, ma nei limiti dell'atto stesso, senza ricorso ordinario a elementi extratestuali o a fatti desumibili da atti collegati.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il primo motivo è stato letto come deduzione di violazione di legge e non come vizio motivazionale.

  • art. 112 c.p.c.

    Il secondo motivo era formulato per omessa pronuncia, ma è rimasto assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Il terzo motivo denunciava vizio di motivazione della sentenza, ma è stato assorbito.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Norma sulla motivazione della sentenza tributaria evocata nel terzo motivo, rimasto assorbito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Non si applica l'ulteriore contributo unificato quando soccombente è una parte ammessa alla prenotazione a debito.

  • artt. 3 e 53 Cost.

    Richiamati indirettamente nel passaggio relativo alle sentenze della Corte costituzionale che hanno dichiarato infondate questioni sull'art. 20 del d.P.R. 131/1986.

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, l'art. 20 d.P.R. 131/1986 impone una ricostruzione dell'atto presentato alla registrazione come imposta d'atto, con divieto ordinario di utilizzare elementi extratestuali o atti collegati per riqualificare l'operazione.
  • Le operazioni societarie composte da conferimento d'azienda seguito da cessione delle partecipazioni della conferitaria non possono essere automaticamente riqualificate come cessione d'azienda, salvo che ulteriori passaggi rivelino in modo inequivoco la volontà di acquisire direttamente l'azienda.
  • Quando la questione è definibile sulla base del diritto applicabile e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito e annullare l'atto impositivo impugnato.
  • In presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato e di interventi della Corte costituzionale sopravvenuti, può disporsi la compensazione integrale delle spese.
  • L'ulteriore contributo unificato non è dovuto se la parte soccombente è ammessa alla prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.