Cassazione Penale, Ordinanza n. 20763/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Quattro coimputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena per il delitto di associazione per delinquere e per plurimi furti aggravati. Per un imputato si censurava la configurabilità dell'associazione a delinquere e dei furti contestati, oltre al diniego delle attenuanti generiche. Per un altro si lamentava l’erronea individuazione del reato più grave ai fini della continuazione e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Un terzo contestava l’eccessività della pena e il diniego delle attenuanti. L’ultimo deduceva la violazione delle norme sulla sospensione del processo per consentire l’acquisizione del consenso alla sostituzione della pena, nonché profili costituzionali e convenzionali, sostenendo che la difesa non avesse potuto ottenere la sospensione richiesta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto, quanto alle censure sulla configurabilità dell’associazione per delinquere e dei furti, che si trattasse di doglianze già esaminate e correttamente disattese dai giudici di merito, i quali avevano valorizzato l’esistenza di un nucleo organizzato volto alla commissione di una serie indeterminata di furti in territorio umbro, riscontrato da investigazioni tecniche e ammissioni dell’imputato. Le censure sulle attenuanti generiche sono state giudicate generiche o aspecifiche, poiché non individuavano indicatori decisivi trascurati dalla corte territoriale. Il motivo sul reato più grave ai fini della continuazione è stato dichiarato privo di interesse, non essendo spiegato quale vantaggio concreto sarebbe derivato dalla diversa individuazione del capo base. Le doglianze sulla pena sono state reputate inammissibili perché attinenti al trattamento sanzionatorio sorretto da motivazione sufficiente e non illogica. Infine, il motivo relativo alla sospensione del procedimento per la sostituzione della pena è stato ritenuto generico, perché non si confrontava con la ragione ostativa individuata dal giudice, ossia l’espulsione dell’imputato dal territorio dello Stato. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Riferimento al delitto associativo oggetto della condanna confermata nei gradi di merito; la Corte richiama la sussistenza di un nucleo organizzato stabile e finalizzato alla commissione di una serie indeterminata di furti.
comma 1 lett. b) e c); lett. b) ed e)
Usato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione; le doglianze sono ritenute inammissibili perché generiche, non sorrette da interesse o riproduttive di questioni già decise dai giudici di merito.
Richiamato quale speciale attenuante che aveva già condotto alla determinazione della pena base nel minimo, rendendo privo di interesse il motivo sul reato più grave ai fini della continuazione.
Evocato dal ricorrente per contestare la mancata sospensione del processo al fine di acquisire il consenso alla sostituzione della pena.
Richiamato insieme alle altre norme sulla sostituzione della pena, ma la censura è stata respinta per genericità e per l’ostacolo derivante dall’espulsione dal territorio dello Stato.
art. 24 Cost.
Invocato dal ricorrente a sostegno della doglianza difensiva sulla mancata possibilità di acquisire il consenso alla sostituzione della pena.
art. 111 Cost.
Invocato a sostegno della censura processuale relativa alla sospensione del procedimento.
art. 6 CEDU
Richiamato dal ricorrente come parametro convenzionale del diritto di difesa e del giusto processo, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si limitano a riproporre questioni già esaminate e disattese con motivazione congrua dal giudice di merito, senza indicare specifici errori di diritto o vizi logici decisivi.
- La contestazione della configurabilità di un’associazione per delinquere può essere respinta quando il giudice di merito abbia accertato, con motivazione non illogica, l’esistenza di un nucleo organizzato stabile e finalizzato alla commissione di una pluralità indeterminata di reati, corroborato da riscontri investigativi e ammissioni.
- Le doglianze sul diniego delle attenuanti generiche sono inammissibili se formulate in modo generico e privo dell’indicazione di elementi concreti e decisivi trascurati dalla decisione impugnata.
- La censura sull’individuazione del reato più grave ai fini della continuazione è inammissibile per difetto di interesse quando il ricorrente non dimostri un concreto vantaggio derivante dalla diversa individuazione del titolo base o dalla diversa base di calcolo.
- Le contestazioni sul trattamento sanzionatorio non sono ammissibili quando la pena risulti sorretta da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica; la cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito in assenza di specifici vizi.
- La richiesta di sospensione del procedimento per consentire la sostituzione della pena deve confrontarsi con le ragioni ostative poste dal giudice; se la decisione è fondata su un elemento incompatibile con la sostituzione, come l’espulsione dal territorio dello Stato, il motivo che non si misura con tale ratio è generico e inammissibile.
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