Cassazione Penale, Sentenza n. 37075/2022 del 30/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la responsabilità per furto in abitazione aggravato e rideterminato in mitius la pena. Il ricorso per cassazione deduce: (1) omessa notifica del decreto di citazione per l'udienza di appello del 15/12/2021 all'imputato (notifica effettuata solo al difensore); (2) vizio di motivazione nella negazione delle circostanze attenuanti generiche, ritenute escluse nonostante elementi favorevoli (comportamento collaborativo, rispetto delle prescrizioni, partecipazione alle udienze, scuse spontanee, condizioni di salute).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha rilevato dagli atti che il decreto di citazione per l'udienza del 15/12/2021 era stato notificato all'imputato a mezzo posta (il plico non ritirato nei termini), escludendo la nullità denunciata. Sul secondo motivo ha ritenuto il motivo generico e non realmente confrontato con la motivazione della Corte territoriale, che aveva considerato prevalenti elementi negativi (violenza sulle cose, concorso con altri, spregiudicatezza, precedenti specifici) e aveva adeguatamente motivato la valutazione negativa delle attenuanti generiche. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Richiamata in relazione alle conclusioni del Sostituto Procuratore generale nella fase di discussione in Cassazione; non incide sulla decisione di merito nel testo.
art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare i limiti di esposizione dei motivi di ricorso ammessi all'esame della Corte; il ricorso è esaminato nei limiti di quanto consentito da tale norma.
Norma relativa al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che la valutazione discrezionale delle attenuanti da parte del giudice del merito non sia viziata laddove motivata in modo congruo e fondato su elementi negativi preponderanti.
Richiamato implicitamente come elenco di elementi valutabili ai fini dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte territoriale ha esplicitato gli elementi di fatto ritenuti preponderanti ai sensi di tale articolo.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende, per aver proposto un ricorso ritenuto evidentemente inammissibile attribuendo profili di colpa.
Massime di principio
- La notifica effettuata a mezzo posta al destinatario, anche se il plico non viene ritirato nei termini, può essere considerata sufficiente a escludere la nullità quando dagli atti risulti la corretta esecuzione della notifica.
- Il difensore presente all'udienza che non eccepisce la notifica non farà salva automaticamente la nullità: l'onere di provare l'omessa notifica grava su chi la deduce e il Collegio può esaminare gli atti per verificare la fondatezza della censura.
- La concessione o esclusione delle circostanze attenuanti generiche è valutazione di merito riservata al giudice del merito; la Cassazione sindaca la motivazione solo se essa è manifestamente illogica, contraddittoria o priva di motivazione adeguata.
- Un motivo di ricorso che non si confronta specificamente con la motivazione del giudice di merito è suscettibile di essere dichiarato generico e quindi inammissibile.
- La proposizione di ricorsi manifestamente infondati può comportare sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è necessario valutare la ragionevolezza delle censure prima di proporre impugnazioni.
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