Cassazione Penale, Sentenza n. 41726/2025 del 30/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva la nullità assoluta della sentenza per incompetenza per materia: l'art. 166 d.lgs. n. 58/1998 era stato modificato dall'art. 5 d.lgs. n. 129/2017 aumentando la pena massima (fino a 8 anni), con conseguente mutamento di competenza che avrebbe imposto l'esercizio dell'azione mediante richiesta di rinvio a giudizio al GUP e non tramite decreto di citazione diretta. Il PM aveva emesso citazione diretta il 5.7.2019 (dopo la modifica) e il processo era stato poi definito da un giudice onorario che, secondo il ricorrente, aveva ecceduto la propria competenza (competenza limitata a reati puniti con pena inferiore a 5 anni e procedibili con citazione diretta). Da ciò, secondo il ricorrente, derivava la nullità assoluta del decreto di citazione e della sentenza di primo grado, nullità non rilevata dalla Corte di cassazione e che avrebbe dovuto essere rilevata d'ufficio quale errore di fatto dell'organo di legittimità.
La decisione
Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che l'appello era stato dichiarato inammissibile per omissione della dichiarazione o elezione di domicilio (art. 581, comma 1-ter c.p.p.), e che né in appello né nel ricorso per cassazione erano state dedotte le nullità ora prospettate. Perciò non si era formato un valido rapporto di impugnazione, il che ha impedito alla Corte di cassazione di rilevare d'ufficio eventuali nullità. Inoltre la Corte ha ritenuto che le censure proposte attengono ad errori di diritto/di giudizio (violazione di norme processuali e di competenza), non a un errore di fatto o materiale ricompreso nei limiti del ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p.; pertanto le doglianze esulano dal perimetro del rimedio. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa per le ammende (art. 616, comma 3 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 166, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 58 del 1998
Norma sostanziale del reato oggetto di imputazione; la sua modifica è centrale per la questione di competenza per materia (aumento della pena massima).
Ha modificato l'art. 166 d.lgs. 58/1998 aumentando la pena; secondo il ricorrente ciò avrebbe mutato la competenza per materia rendendo necessaria la richiesta di rinvio a giudizio al GUP.
artt. 33, 178 lett. a) e b), 179 c.p.p.
Norme invocate dal ricorrente per sostenere la nullità assoluta della sentenza per violazione delle regole di competenza; la Corte ha trattato la questione come questione di diritto non sollevata nei gradi ordinari.
Richiesta di deposito della dichiarazione o elezione di domicilio per le notifiche in appello; la sua violazione ha motivato l'inammissibilità dell'appello e quindi l'assenza di un valido rapporto di impugnazione.
Prevede la possibilità di rilevare d'ufficio nullità assolute in alcuni casi; la Corte ha spiegato che tale potere non può essere esercitato ove non sussista un valido rapporto di impugnazione o ove le nullità non siano dedotte nei gradi precedenti.
Definisce i limiti del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto: la Corte ha chiarito che l'errore di diritto o di valutazione non rientra nel suo ambito, con conseguente inammissibilità del ricorso per motivi non consentiti.
Prevede la condanna alle spese processuali e la somma da versare alla cassa per le ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.000.
Massime di principio
- Un vizio di nullità relativo alla competenza per materia deve essere tempestivamente dedotto nei gradi di giudizio ordinari (appello o ricorso per cassazione); sollevare la questione solo in un ricorso straordinario per errore di fatto è inammissibile se la questione è di diritto.
- Il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis c.p.p. è limitato agli errori materiali o di fatto percepibili negli atti del giudizio di legittimità; errori di diritto, di ricostruzione normativa o di valutazione non sono rimediabili con questo strumento.
- Se l'impugnazione principale (es. appello) è dichiarata inammissibile per vizi formali, non si forma un valido rapporto di impugnazione e ciò preclude la possibilità di far emergere questioni nuove in sede di legittimità o straordinaria.
- In caso di modifica normativa che inasprisce la pena, va verificato il principio del favor rei/lex mitior: se la norma più favorevole si applica ai fatti commessi anteriormente alla modifica, la modifica più severa potrebbe non incidere sulla competenza; tale questione andrebbe sollevata nei tempi processuali opportuni.
- La competenza del giudice onorario è strettamente delimitata; le eccezioni di incompetenza per materia devono essere sollevate tempestivamente per evitare la convalida delle decisioni sul piano dell'impugnazione.
- Gli avvocati devono presentare in appello e, se del caso, in cassazione tutte le eccezioni rilevanti (competenze, nullità) per non perdere la possibilità di impugnare successivamente con mezzi straordinari.
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