Cassazione Civile, Ordinanza n. 15489/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministratore)
La controversia
La controversia nasce dal fatto che l'amministratore unico di una società poi fallita avrebbe incassato personalmente, tramite assegno bancario intestato a lui, l'importo di euro 300.000 corrispondente al prezzo della vendita di una frequenza radio appartenente alla società. In primo grado la domanda del fallimento era stata rigettata dal tribunale, che aveva ritenuto rilevante una pretesa restituzione delle somme. La corte d'appello di Roma ha invece accolto la domanda risarcitoria proposta dal fallimento ex art. 2043 c.c., qualificando la condotta come distrattiva e ritenendo non provata la restituzione dell'importo alla società. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione quinquennale dell'azione risarcitoria, ritualmente proposta e riproposta in appello; 2) omesso esame di fatto decisivo e violazione degli artt. 2941, 2942 e/o 2947 c.c., perché la corte d'appello avrebbe trascurato che erano decorsi oltre cinque anni dal fatto asseritamente illecito senza interruzioni della prescrizione; 3) violazione delle norme sulla prova documentale e sull'apprezzamento delle prove, sostenendo che la documentazione prodotta dimostrasse la restituzione delle somme e che il fallimento non l'avesse tempestivamente disconosciuta o contestata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo e inammissibile il terzo. Ha ritenuto fondato il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. perché la corte d'appello, pur avendo accolto la domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c., non aveva esaminato l'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c., regolarmente proposta in primo grado e riproposta in appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c. Ha escluso che la mancata pronuncia fosse superabile con la tesi del controricorrente secondo cui sarebbe stato necessario un appello incidentale: tale onere sussiste solo quando l'eccezione sia stata espressamente o implicitamente rigettata dal primo giudice, mentre qui era rimasta assorbita. Ha invece respinto il terzo motivo perché diretto, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, attività non consentita in cassazione, non potendosi convertire in un vizio di omesso esame di fatti decisivi una mera contestazione della ricostruzione istruttoria compiuta dal giudice di merito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla corte d'appello di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare anche la questione di prescrizione e provvedere sulle spese.
Norme richiamate
La domanda del fallimento è stata qualificata come azione risarcitoria da fatto illecito extracontrattuale per la distrazione di somme appartenenti alla società poi fallita.
Richiamato dalla corte d'appello per affermare che, una volta provata la sottrazione delle somme, incombeva sul convenuto dimostrare positivamente la loro restituzione.
È la norma evocata per l'eccezione di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito.
La mancata pronuncia sull'eccezione di prescrizione integra vizio di omessa pronuncia censurabile in cassazione.
Le eccezioni non esaminate in primo grado devono essere riproposte in appello; non occorre appello incidentale se l'eccezione è rimasta assorbita.
L'appello incidentale è necessario solo se l'eccezione sia stata respinta, espressamente o implicitamente, dal primo giudice.
Il rilievo officioso in appello non è possibile se l'eccezione è coperta da giudicato interno perché già respinta in primo grado.
Richiamato con riferimento alla formazione del giudicato interno sulle eccezioni espressamente o implicitamente rigettate.
Usato per dedurre la nullità della sentenza per omessa pronuncia.
Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per mera critica alla valutazione delle prove.
Invocato per la dedotta violazione o falsa applicazione delle norme sulla prescrizione e sulla prova, ma ritenuto non pertinente rispetto alla reale censura di merito.
Richiamato dal ricorrente in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni/meccanismi documentali, ma la censura è stata ritenuta sostanzialmente volta a contestare la valutazione delle prove.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla conformità delle copie documentali all'originale.
Invocato dal ricorrente per sostenere una non corretta valutazione del materiale probatorio.
Invocato dal ricorrente per censurare l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
Citato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate, senza rilievo autonomo nella decisione.
Citato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate, senza rilievo autonomo nella decisione.
Evocato dal ricorrente in relazione alla sospensione della prescrizione.
Evocato dal ricorrente in relazione alla sospensione della prescrizione.
Richiamato per affermare che il curatore esercita i poteri di gestione del patrimonio del fallito subentrando nella relativa posizione sostanziale e processuale.
Richiamato per la ricomprensione del patrimonio del fallito nella massa fallimentare e nella sua gestione da parte del curatore.
Richiamato per la legittimazione processuale del curatore nelle azioni relative ai diritti patrimoniali del fallito.
art. 104-ter, comma 2, lett. c, l.fall.
Richiamato nel delineare la gestione del patrimonio e delle azioni del fallito da parte del curatore.
Cass. SU n. 11799 del 2017
Richiamata per il principio secondo cui l'appello incidentale è necessario solo quando l'eccezione sia stata già esaminata e rigettata in primo grado.
Cass. n. 9505 del 2024
Richiamata per ribadire che la mera riproposizione ex art. 346 c.p.c. basta solo per le eccezioni rimaste assorbite.
Cass. SU n. 7940 del 2019
Richiamata per il principio per cui domande ed eccezioni non esaminate e rimaste assorbite devono essere riproposte, non impugnate con appello incidentale.
Cass. n. 3845 del 2018
Richiamata sul requisito di specificità del ricorso per cassazione in caso di omessa pronuncia su eccezione ritualmente proposta.
Cass. SU n. 8053 e 8054 del 2014
Richiamate per delimitare il vizio di omesso esame di fatto decisivo e distinguerlo dalla mera contestazione della valutazione delle prove.
Cass. SU n. 1785 del 2018
Richiamata per ribadire i confini del vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c.
Massime di principio
- Quando il giudice d'appello accoglie la domanda senza esaminare un'eccezione di merito ritualmente proposta e riproposta perché rimasta assorbita in primo grado, la sentenza è viziata da omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.
- L'appello incidentale è necessario solo se l'eccezione di merito sia stata espressamente o implicitamente rigettata dal primo giudice; se invece è rimasta assorbita, è sufficiente la riproposizione ex art. 346 c.p.c.
- L'eccezione di prescrizione deve essere esaminata dal giudice che accoglie la domanda; la sua omissione comporta cassazione della sentenza, se la deduzione è stata ritualmente proposta e specificamente trascritta nel ricorso.
- Il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente una nuova valutazione del materiale istruttorio, ma solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo realmente non considerato dal giudice di merito.
- La violazione delle norme sulla prova documentale non può essere utilizzata in cassazione per sollecitare una diversa lettura delle risultanze probatorie già apprezzate dal giudice di merito.
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