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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41192/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per inosservanza o erronea applicazione di legge per mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione; il ricorrente sostiene che il termine di prescrizione si sarebbe già consumato prima della sentenza impugnata

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto applicabile la disciplina sulla prescrizione risultante dagli artt. 157 e 161 cod. pen., come riformulati dalla legge n. 251/2005 (c.d. legge Cirielli), essendo il reato commesso il 13/10/2015. Considerata la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, il termine minimo di prescrizione di 6 anni è stato aumentato di due terzi fino a 10 anni, con ulteriore sospensione di 60 giorni per impedimento del difensore, determinando la scadenza della prescrizione il 13/12/2025. La sentenza impugnata è stata letta il 30/06/2025 (depositata il 03/07/2025), dunque ampiamente anteriore al termine di estinzione; inoltre l'interruzione della prescrizione si verifica al momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna. Per tali ragioni il motivo di ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 6, legge 241/1990

    Norma che definisce il reato ascritto al ricorrente; la Corte conferma che l'imputazione era di competenza e valida ai fini del calcolo della prescrizione

  • art. 157, commi 1 e 2, cod. pen.

    Stabilisce i criteri generali per la determinazione del termine di prescrizione in relazione alla data del fatto; la Corte conferma che per reati commessi fino al 2/8/2017 si applica la disciplina previgente riformulata dalla legge n.251/2005

  • art. 161, comma 2, cod. pen.

    «Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322 bis, limitatamente ai delitti richiamati dal presente comma, e 640 bis, nonché nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103, 105»

    La Corte ha applicato il limite agli aumenti del termine di prescrizione conseguenti ad interruzioni: nel caso di recidiva specifica infraquinquennale è previsto l'aumento di due terzi sul termine minimo, principio usato per portare il termine minimo da 6 a 10 anni

  • art. 160, cod. pen.

    Regola l'effetto sostanziale dell'interruzione della prescrizione; la Corte ha richiamato che l'interruzione si verifica al momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna, anche se la motivazione è depositata successivamente

  • legge 5 dicembre 2005, n. 251 (c.d. legge Cirielli)

    Riforma richiamata per stabilire che la disciplina della prescrizione da applicare è quella risultante dalla legge Cirielli per i reati commessi fino al 2/8/2017; la Corte l'ha applicata per il calcolo del termine

Massime di principio

  • La disciplina applicabile alla prescrizione si determina in base alla data del fatto: per reati commessi fino al 2/8/2017 si applicano gli artt. 157 e ss. così come riformulati dalla legge n.251/2005 (Cirielli).
  • L'interruzione della prescrizione determina il decorso ex novo del termine, ma gli aumenti hanno limiti legali (es. fino a due terzi o altri limiti previsti) e vanno computati secondo le specifiche cause (es. recidiva specifica).
  • L'effetto di interruzione per la condanna si realizza al momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna, non al successivo deposito della motivazione; pertanto la data di lettura è decisiva per i calcoli prescrizionali.
  • Occorre considerare eventuali sospensioni del decorso (es. per impedimento del difensore) che possono aggiungere giorni al termine complessivo della prescrizione.
  • In un ricorso per declaratoria di prescrizione il difensore deve dimostrare con calcolo preciso date e eventi interruttivi/sospensivi (data del fatto, atti interruttivi, lettura del dispositivo, eventuali annullamenti e rinvii) perché la corte valuta la prescrizione sulla base di tali elementi cronologici.
  • La pronuncia di annullamento con rinvio e le successive pronunce di merito possono incidere sui termini interruttivi; bisogna computare ogni lettura del dispositivo che abbia causato interruzione.
  • Se la scadenza della prescrizione è successiva alla lettura del dispositivo della sentenza impugnata, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non può essere accolta.

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