Cassazione Civile, Ordinanza n. 21467/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (donatari)
La controversia
La controversia nasce da un’azione revocatoria ordinaria proposta per far dichiarare inefficace una donazione immobiliare del 1999 con cui un soggetto aveva trasferito al figlio i propri beni immobili e diritti immobiliari. L’attore originario sosteneva di essere creditore del donante, perché in relazione a una transazione del 15.4.2002 per chiudere pretese creditorie di un terzo verso la società in liquidazione, egli aveva personalmente versato l’intera somma concordata mediante quattro assegni bancari, salvo poi non ottenere dal socio-donante la restituzione della quota di spettanza. Il convenuto donante contestava la sussistenza del credito e proponeva domande riconvenzionali. Il Tribunale aveva accolto la revocatoria e condannato il convenuto alla restituzione di una somma; la Corte d’appello, invece, aveva riformato la decisione, ritenendo che il pagamento fosse stato eseguito dalla società in liquidazione attingendo da un conto corrente societario, e quindi escludendo la prova del credito personale dell’attore. In cassazione i ricorrenti deducevano, in sintesi: 1) violazione delle norme sull’assegno bancario e del rigore formale delle obbligazioni cartolari, nonché motivazione apparente, per avere la Corte d’appello attribuito gli assegni alla società nonostante la sottoscrizione risultasse del solo soggetto fisico; 2) violazione del principio di autonomia/autosufficienza cartolare e divieto di eterointegrazione del titolo, per avere valorizzato annotazioni e scritture ulteriori rispetto agli assegni; 3) violazione delle regole su non contestazione, preclusioni processuali, prova documentale, presunzioni e onere della prova, assumendo che il fatto del pagamento personale fosse stato non contestato e che la Corte avesse invertito l’onere probatorio; 4) violazione della norma sull’espromissione e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che l’annotazione a margine degli assegni li qualificasse come pagamento personale del liquidatore in funzione espromissoria. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il controricorso per tardività, ha reputato inammissibili o infondati i motivi di ricorso e ha rigettato il ricorso. In particolare ha affermato che: le censure fondate sulla natura cartolare degli assegni erano inammissibili perché introducevano questioni non trattate nella sentenza impugnata e non specificamente localizzate nei precedenti gradi; la motivazione della Corte d’appello non era apparente, avendo richiamato specifiche risultanze documentali; il terzo motivo era in parte inammissibile per difetto di specificità e di indicazione dei fatti processuali rilevanti, e in parte infondato perché la Corte territoriale aveva correttamente valutato che la vera questione non era la validità della firma sull’assegno, ma l’individuazione della veste in cui il soggetto aveva effettuato il pagamento e la provenienza delle somme; il quarto motivo era inammissibile perché non criticava davvero la ratio decidendi e assumeva in modo assertivo un effetto espromissorio non dimostrato. Ne è seguito il rigetto integrale del ricorso, senza statuizione sulle spese di cassazione per la tardività del controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha inoltre dichiarato tardivo e quindi inammissibile il controricorso; per tale ragione non ha pronunciato sulle spese del giudizio di legittimità. Il rigetto è dipeso dal fatto che i motivi, in parte, introducevano questioni nuove non affrontate nei gradi di merito e, in parte, non aggredivano la vera ratio decidendi della sentenza d’appello, che aveva ritenuto non provata la provenienza personale delle somme utilizzate per il pagamento della transazione e aveva valorizzato il difetto di prova sulla titolarità del conto corrente e sulla contabilità societaria.
Norme richiamate
norma posta a fondamento dell’azione revocatoria ordinaria proposta per l’inefficacia dell’atto di donazione
art. 11 R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736
richiamato dalle ricorrenti per sostenere il rigore formale della sottoscrizione dell’assegno; la Corte ha ritenuto la relativa censura inammissibile perché diretta su questioni non trattate in appello
art. 1 R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736
invocato per affermare che l’assegno deve contenere la sottoscrizione del traente; la doglianza è stata reputata non pertinente alla ratio decidendi
la modifica introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022 ha eliminato la notifica del controricorso, richiedendo il solo deposito entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso nei giudizi soggetti alla nuova disciplina
base per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato per denunciare violazioni di legge nei primi, secondi, terzi e quarti motivi
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per vizi processuali e motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio di motivazione apparente
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato nel quarto motivo per omesso esame di fatto decisivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile
invocato per lamentare ultrapetizione o pronuncia su eccezione non proposta; la Corte ha escluso la novità dell’eccezione
richiamato in relazione al principio di non contestazione e alla valutazione delle prove
richiamato per il regime delle difese e delle contestazioni nella prima difesa utile
richiamato per la reconventio reconventionis e per le memorie istruttorie e difensive
invocato quale limite alle nuove eccezioni e ai nuovi temi in appello
richiamato in tema di riparto dell’onere della prova; la Corte ha ribadito che il punto decisivo era la prova della provenienza delle somme e della titolarità del conto
invocato per la valenza probatoria della scrittura privata; la Corte ha osservato che la questione non riguardava la sottoscrizione in sé, ma la veste del soggetto che aveva effettuato il pagamento
richiamato in relazione al ragionamento presuntivo; la Corte ha escluso la denunciata violazione
richiamato in relazione alle presunzioni semplici; la Corte ha escluso la denunciata violazione
invocato per sostenere la natura espromissoria del pagamento, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non confrontato con la ratio della sentenza impugnata
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per l’inammissibilità del motivo privo di concreta critica alla decisione impugnata
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
richiamato per l’onere di specifica indicazione degli atti e dei fatti processuali su cui il motivo si fonda
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per i presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto o inammissibilità
Massime di principio
- In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto o di diritto non trattate nella sentenza impugnata, salvo che il ricorso indichi specificamente dove e come tali questioni siano state dedotte nei precedenti gradi di merito.
- Il motivo di ricorso deve colpire la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata; una censura che si limiti a contestare un aspetto laterale o diverso è inammissibile per difetto di decisività.
- La deduzione di un vizio fondato su fatti processuali richiede il rigoroso rispetto dell’onere di specificazione e localizzazione degli atti rilevanti nel fascicolo, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Il principio di non contestazione non impedisce al giudice di valorizzare risultanze istruttorie che escludano il fatto allegato; inoltre, la sua invocazione in cassazione richiede puntuale indicazione del contenuto delle difese e del momento processuale in cui il fatto sarebbe rimasto incontestato.
- Quando è controversa non la mera sottoscrizione di un titolo di credito, ma la veste soggettiva con cui il soggetto ha operato e la provenienza delle somme, la questione è di accertamento fattuale e probatorio, non di sola validità formale del titolo.
- Le doglianze sulla violazione delle regole presuntive non sono fondate se il giudice di merito ha tratto il proprio convincimento da un esame diretto della documentazione, senza fondare la decisione su inferenze presuntive illegittime.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza sia priva di reale argomentazione; non ricorre se il giudice indica gli elementi documentali posti a base della propria conclusione, anche in forma sintetica.
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