Cassazione Civile, Ordinanza n. 29523/2021 del 22/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il consorzio impugnava un avviso di accertamento ICI per l'annualità 2011 relativo a un immobile sito nel territorio comunale, sostenendo che il bene fosse classificato in catasto nella categoria E/3 e quindi esente da imposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 504/1992. In appello, però, il giudice tributario regionale aveva ritenuto irrilevante la classificazione catastale, valorizzando la concreta destinazione del complesso a centrale idroelettrica e a impianti di sfruttamento economico-industriale. Con il ricorso per cassazione il consorzio deduceva: 1) violazione dell'art. 7, comma 1, lett. b), d.lgs. 504/1992, per non avere la CTR riconosciuto l'esenzione spettante ai fabbricati classificati in categoria E/3; 2) violazione dell'art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. 504/1992 e delle norme sulla natura pubblica dei consorzi di bonifica, per non avere riconosciuto la funzionalità pubblica dell'attività svolta; 3) violazione degli artt. 112, 115 e 132 c.p.c., per avere la CTR ignorato deduzioni e prove documentali sulla classificazione catastale del complesso in E/3.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che, ai fini dell'ICI, il regime di esenzione va parametrato alla classificazione catastale vigente nell'anno di imposizione e che la CTR aveva errato nel fondare la decisione sulla destinazione concreta dell'immobile, prescindendo dalla pacifica classificazione in categoria E/3 per il 2011. Il successivo accatastamento in categoria D non aveva effetti retroattivi, non risultando un errore materiale del precedente classamento.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. b), d.lgs. 504/1992
"i fabbricati classificati o classificabili nelle categoria catastali da E/1 a E/9"
L'esenzione ICI si riferisce ai fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; la verifica va fatta con riguardo alla classificazione catastale rilevante per l'anno d'imposta.
art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. 504/1992
Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la funzionalità pubblica dell'attività del consorzio, ma il motivo è stato assorbito.
art. 5, comma 2, d.lgs. 504/1992
"per i fabbricati iscritti a catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigente all'i gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori"
La rendita e la classificazione catastale hanno rilievo con riferimento all'anno di imposizione; le variazioni producono effetti dall'anno successivo, salvo correzione di errori materiali.
Sono stati dedotti motivi di violazione di legge e di vizi motivazionali/processuali ai sensi dei numeri 3, 4 e 5 del primo comma.
Invocati per censurare l'omesso esame delle deduzioni e delle prove documentali sulla classificazione catastale.
Richiamato in relazione alla proposta del relatore e al contraddittorio in camera di consiglio.
R.D. n. 215/1933
Richiamato dalla parte ricorrente in tema di natura giuridica dei consorzi di bonifica.
Richiamato dalla parte ricorrente in tema di natura giuridica dei consorzi di bonifica.
Richiamata dalla parte ricorrente in tema di disciplina regionale dei consorzi di bonifica.
Massime di principio
- In materia di ICI, l'esenzione per i fabbricati appartenenti alle categorie catastali da E/1 a E/9 va verificata in base alla classificazione catastale vigente nell'anno di imposizione, non in base alla sola destinazione concreta dell'immobile.
- Le variazioni della rendita o della classificazione catastale, una volta annotate, producono effetti dall'anno successivo, salvo che si tratti di correzione di un errore materiale di fatto.
- Se la classificazione catastale dell'immobile è pacifica e documentalmente risultante per l'anno d'imposta, il giudice non può disapplicarla valorizzando soltanto la funzione economica o la destinazione attuale del bene.
- L'esenzione non può essere negata invocando un successivo diverso accatastamento quando non sia dimostrato che il precedente classamento fosse frutto di un errore materiale.
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