Sentenza del 14/10/2015 n. 20659 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la decisione della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, sostenendo che fosse erronea la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in riassunzione. Dopo aver notificato il ricorso il 3 marzo 2008, la società lo aveva depositato presso la segreteria del giudice tributario oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge. La ricorrente sosteneva che la costituzione tempestiva dell'ufficio resistente, con difesa nel merito, avrebbe dovuto sanare il vizio e richiamava anche una possibile questione di legittimità costituzionale della disciplina.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando l'inammissibilità dichiarata dalla CTR. Ha stabilito che, nel processo tributario, il deposito del ricorso notificato o di una sua copia presso la segreteria del giudice deve avvenire entro trenta giorni dalla notifica. Il mancato rispetto del termine determina l'inammissibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche quando la parte resistente si sia costituita e abbia svolto difese nel merito. La Corte ha inoltre ritenuto non fondata, né concretamente attuale, la questione di legittimità costituzionale prospettata. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 5.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, commi 1, 2 e 3
L'inammissibilità sussiste "anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente".
Il ricorrente nel processo tributario deve costituirsi depositando il ricorso notificato, o una copia dello stesso, entro trenta giorni dalla proposizione. Il mancato deposito comporta l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, senza possibilità di sanatoria per effetto della costituzione della parte resistente.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2
Le regole dell'art. 22 sulla costituzione del ricorrente si applicano anche al giudizio di appello tributario; pertanto, anche l'appellante deve rispettare il termine di trenta giorni per il deposito del ricorso notificato.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63
Disciplina la riassunzione del processo tributario dopo il rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, senza escludere l'applicazione dei termini e delle sanzioni previste per la costituzione della parte.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
È stato invocato come parametro per denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme processuali tributarie.
Costituzione della Repubblica Italiana, principi di legittimità processuale
La Corte ha escluso dubbi rilevanti di costituzionalità della disciplina, ritenendo giustificata la previsione dell'inammissibilità dalla peculiarità del processo tributario e dalla funzione acceleratoria dei termini processuali.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la notifica del ricorso non è sufficiente: il ricorrente o appellante deve depositare l'atto notificato, o una copia conforme secondo le regole applicabili, entro trenta giorni presso la segreteria del giudice adito.
- Il termine di trenta giorni per la costituzione del ricorrente è normalmente perentorio; il suo mancato rispetto comporta l'inammissibilità del ricorso.
- La costituzione tempestiva dell'amministrazione finanziaria non sana il tardivo deposito del ricorso da parte del contribuente, anche se l'ufficio si difende nel merito.
- L'inammissibilità per tardiva costituzione può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se non è stata eccepita dalla controparte.
- Le stesse regole si applicano, per effetto del rinvio normativo, anche ai giudizi di appello e alle riassunzioni davanti al giudice tributario.
- Prima di notificare un ricorso tributario è necessario predisporre il deposito e monitorare rigorosamente la scadenza dei trenta giorni, conservando la prova della notifica e del deposito.
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