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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36581/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il G.I.P. del Tribunale di Potenza, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 22 aprile 2026 ha rigettato l’istanza diretta a ottenere, ai sensi dell’art. 671 c.p.p., il riconoscimento della continuazione tra i reati compresi nel provvedimento di cumulo n. 248/20 e quelli oggetto della sentenza n. 213/22. Quest’ultima riguardava la partecipazione a una rivolta all’interno del carcere di Melfi. Il giudice dell’esecuzione ha ritenuto l’istanza generica e ha escluso elementi idonei a dimostrare un unico disegno criminoso, rilevando la distanza temporale, la diversità delle condotte e dei moventi e la diversa partecipazione soggettiva, oltre alla separazione oggettiva e cronologica dell’episodio della rivolta dai precedenti reati. Il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., erronea applicazione degli artt. 81, secondo comma, c.p. e 671 c.p.p. e vizio di motivazione. Ha sostenuto, in particolare, che la partecipazione alla rivolta fosse riconducibile all’appartenenza a un gruppo criminale attivo sul territorio. La Cassazione ha giudicato tale ricostruzione una rilettura in fatto inammissibile e ha rilevato che le doglianze erano generiche, non confrontandosi adeguatamente con la motivazione dell’ordinanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondate le censure. Ha ribadito che l’accertamento dell’unicità del disegno criminoso è una valutazione di fatto rimessa al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo in presenza di motivazione logicamente inadeguata o difforme dai principi di diritto consolidati. Nel caso concreto, la decisione del G.I.P. era motivata in modo coerente e le contestazioni del ricorrente miravano a una non consentita rivalutazione dei fatti, senza un confronto critico puntuale con le ragioni del rigetto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non emergendo elementi che escludessero la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 81, secondo comma, c.p.

    premesso che in tema di continuazione l’accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da motivazione logicamente adeguata e/o ove si sviluppi lungo binari eccentrici rispetto ai consolidati principi di diritto elaborati da questa Corte

    L’unicità del disegno criminoso è accertamento di fatto riservato al giudice di merito; la cassazione può intervenire solo se la motivazione è logicamente inadeguata o l’apprezzamento si discosta dai principi consolidati.

  • art. 671 c.p.p.

    Letta l’ordinanza del 22 aprile 2026 con la quale il G.I.P. del Tribunale di Potenza, in veste di Giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza presentata nell’interesse di Giovanni Notarianni volta ad ottenere il riconoscimento in executivis, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., del vincolo della continuazione tra i reati di cui al provvedimento di cumulo n. 248/20 e quelli di cui alla sentenza n. 213/22

    La norma consente al giudice dell’esecuzione di esaminare la richiesta di riconoscimento della continuazione tra reati oggetto di distinti titoli; nel caso deciso, il riconoscimento è stato negato in assenza di elementi che dimostrassero l’unicità del disegno criminoso.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Giovanni Notarianni, con l’assistenza dell’avv. Giuseppe Commodaro, propone ricorso per cassazione lamentando, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen.

    La disposizione è invocata per denunciare in cassazione l’erronea applicazione della legge e il vizio di motivazione; le censure non possono però risolversi in una rilettura in fatto e devono confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen. e che lo stesso, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere altresì condannato al versamento della somma, reputata equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

    Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, se non risultano elementi idonei a escludere la colpa nella causa d’inammissibilità, anche il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione tra reati giudicati con distinti provvedimenti richiede elementi concreti dai quali desumere l’unicità del disegno criminoso; la genericità dell’istanza e la diversità temporale, materiale o motivazionale delle condotte possono giustificare il rigetto.
  • L’accertamento dell’unicità del disegno criminoso costituisce una valutazione di fatto rimessa al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione soltanto se sorretta da motivazione logicamente inadeguata o se si discosta dai principi di diritto consolidati.
  • Sono inammissibili le doglianze che sollecitano una nuova lettura dei fatti o che non si confrontano in modo specifico e critico con le ragioni della decisione impugnata.
  • Dichiarato inammissibile il ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo che vi siano elementi idonei a escludere la colpa nella causa d’inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

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