Cassazione Penale, Sentenza n. 6353/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la condanna per bancarotta (distrazione/dissipazione di un immobile in Lido di Camaiore, commessa il 16/04/2012). Le censure principali riguardano: uso in decisione di atti non ritualmente acquisiti e violazione del diritto al contraddittorio; utilizzazione di intercettazioni ritenute illegittime ai sensi dell'art. 270 c.p.p.; contestazione dell'elemento soggettivo e della pericolosità ex ante dell'atto dispositivo; diniego delle circostanze attenuanti generiche; errori nella determinazione della pena base e delle pene accessorie. Inoltre la difesa ha dedotto l'intervenuta prescrizione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi non inammissibili e ha constatato che il reato è estinto per prescrizione, avendo spirato il termine massimo di prescrizione considerato il tempus commissi delicti (16/04/2012), la pena edittale applicabile e le sospensioni processuali effettivamente intervenute. Non essendovi elementi per decidere diversamente ex art. 129, comma 2 c.p.p., la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di merito perché il reato è estinto per prescrizione. In motivazione è stato inoltre rilevato che alcuni profili dedotti (in particolare riguardanti l'elemento psicologico del reato) non erano manifestamente infondati e risultavano specificamente argomentati.
Norme richiamate
Disciplina il concorso di persone nel reato; nella sentenza è richiamato per descrivere la responsabilità concorrente degli extranei con gli amministratori.
Richiamato in combinato con altri articoli per la qualificazione della fattispecie; indica la legge penale applicabile.
art. 216, comma 1, L. Fall.
Norma sulla bancarotta (distrazione/dissipazione di beni): è il capo di imputazione contestato ai ricorrenti.
Regola i limiti all'utilizzabilità di atti di intercettazione; la difesa ha invocato l'illegittimità di intercettazioni, ma la Cassazione ha deciso sulla prescrizione senza entrare nel merito definitivo di tale censura.
Norma che disciplina i termini di prescrizione e il loro computo in rapporto alla pena edittale; utilizzata per calcolare l'estinzione del reato.
Prevede l'aumento del termine di prescrizione in relazione alla pena edittale aumentata; applicata nel calcolo della prescrizione complessiva.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione, ove i motivi siano manifestamente infondati, di decidere sulla fondatezza del ricorso; la Corte ha ritenuto non sussistenti i presupposti per una pronuncia ex art. 129(2) e si è limitata a constatare la prescrizione.
Massime di principio
- Se il termine di prescrizione è spirato prima della decisione della Corte di legittimità, la Cassazione può annullare senza rinvio la sentenza di condanna per estinzione del reato.
- La dichiarazione di prescrizione prevale su altre censure di merito: anche se gli argomenti dei ricorrenti sono rilevanti e non manifestamente infondati, l'estinzione per prescrizione comporta annullamento senza rinvio.
- Le contestazioni relative all'utilizzo di atti non ritualmente acquisiti o a intercettazioni devono essere formulate in modo specifico e con chiari riferimenti agli atti, ma possono rimanere senza esito se la prescrizione estingue il reato.
- La computazione della prescrizione richiede attenzione al tempus commissi delicti, alla pena edittale applicabile (e agli eventuali aumenti) e alle sospensioni processuali effettive: anche singole sospensioni possono incidere sul decorso dei termini.
- Quando si prospetta la prescrizione, la difesa dovrebbe sollevare e documentare tempestivamente tale eccezione e indicare le sospensioni/interruzioni rilevanti per il calcolo dei termini.
- La Corte di Cassazione può esaminare preliminarmente la sussistenza dei presupposti di ammissibilità e, se necessario, pronunciarsi sulla estinzione del reato senza affrontare tutte le questioni di merito.
- Nel valutare censure sull'elemento soggettivo del reato di bancarotta è importante collegare le deduzioni probatorie alla motivazione impugnata e dimostrare in modo specifico come la prova non supporti la colpevolezza.
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