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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21547/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rilevato che gli avvisi di accertamento presupposti alle intimazioni di pagamento erano stati annullati in via definitiva nel giudizio tributario a seguito di rinvio, e che l'Ufficio aveva quindi disposto lo sgravio degli atti impugnati. Ne ha tratto la conseguenza della cessazione della materia del contendere e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Le spese sono state compensate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso, nei confronti di una società poi scissa, avvisi di accertamento IRAP per le annualità 2007-2010, contestando l'indebita deduzione dei benefici relativi al c.d. cuneo fiscale e contributivo ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2), 3) e 4), del d.lgs. n. 446/1997. A seguito del rigetto dei ricorsi nei gradi di merito, l'Ufficio aveva notificato alla società beneficiaria della scissione quattro intimazioni di pagamento in riscossione frazionata, quale coobbligata per il debito tributario riferibile al ramo d'azienda trasferito. La beneficiaria aveva impugnato tali intimazioni; la CTR aveva accolto l'appello e annullato gli atti. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della CTR con un unico motivo, mentre la società ha resistito e proposto anche ricorso incidentale con quattro motivi. Nel corso del giudizio di legittimità è sopravvenuto l'annullamento definitivo degli avvisi di accertamento presupposti, con conseguente sgravio delle intimazioni impugnate; il Pubblico Ministero ha concluso per la cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando l'atto impugnato in sede di legittimità è fondato su un presupposto impositivo definitivamente annullato in altro giudizio, viene meno l'interesse alla decisione e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con estinzione del processo.
  • La sopravvenuta caducazione dell'atto presupposto determina il venir meno anche degli atti consequenziali di riscossione emessi nei confronti del soggetto obbligato in via derivata, con conseguente sgravio e improcedibilità sostanziale della controversia.
  • In presenza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, la Corte può compensare le spese quando la definizione del contenzioso dipende da eventi sopravvenuti che hanno eliminato l'oggetto della lite.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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